Art. 114.
               Principi fondamentali della disciplina

  1. E' vietata qualsiasi pubblicita' di un medicinale per cui non e'
stata rilasciata un'AIC, conforme al presente decreto, al regolamento
(CE) n. 726/2004 o ad altre disposizioni comunitarie vincolanti.
  2.  Tutti  gli  elementi  della pubblicita' di un medicinale devono
essere  conformi  alle  informazioni che figurano nel riassunto delle
caratteristiche del prodotto.
  3. La pubblicita' di un medicinale:
    a) deve favorire l'uso razionale del medicinale, presentandolo in
modo obiettivo e senza esagerarne le proprieta';
    b) non puo' essere ingannevole.
 
          Nota all'art. 114:
              - Per   il  regolamento  (CE)  n.  726/2004  vedi  note
          all'art. 1.