Art. 114
           Registrazioni - Libretto radiologico personale

  1.  E'  responsabilita' del medico specialista in una delle branche
di  cui  all'articolo  110,  comma  1,  e di coloro che esercitano le
professioni di cui all'articolo 110, comma 4, provvedere affinche' le
indagini   e   i   trattamenti   con  radiazioni  ionizzanti  vengano
singolarmente  registrati; in dette registrazioni devono essere anno-
tate  le informazioni relative al paziente e alla prestazione secondo
le  modalita'  stabilite con il decreto del Ministro della sanita' di
cui   al   comma   4.  Tali  registrazioni  devono  essere  trasmesse
annualmente  alla  unita'  sanitaria locale competente per territorio
che  ne predispone un riepilogo secondo le modalita' stabilite con il
decreto di cui sopra.
  2.  Ciascuna unita' sanitaria locale trasmette il riepilogo annuale
di  cui  al  comma  1  all'autorita'  sanitaria della regione o della
provincia  autonoma che, secondo le indicazioni di carattere generale
emanate dal Ministro della sanita', provvede a valutare l'esposizione
a  radiazioni  a  scopo  medico  della  popolazione e ad inoltrarne i
risultati al Ministero della sanita'.
  3.  Le unita' sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini
di un libretto radiologico personale. I medici di cui al comma 1 sono
altresi'  tenuti  ad annotare le prestazioni sul libretto radiologico
del paziente.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita', sentiti l'Istituto
superiore di sanita' e l'ISPESL, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto sono determinati:
    a)  il  modello  e  le modalita' di tenuta dei registri di cui al
comma 1;
    b)  le  modalita' per la predisposizione del riepilogo annuale di
cui al comma 1;
    c)  il  modello e le modalita' di tenuta del libretto radiologico
personale di cui al comma 3;
    d) i casi di esenzione dall'applicazione del presente articolo.