Art. 114 Registrazioni - Libretto radiologico personale 1. E' responsabilita' del medico specialista in una delle branche di cui all'articolo 110, comma 1, e di coloro che esercitano le professioni di cui all'articolo 110, comma 4, provvedere affinche' le indagini e i trattamenti con radiazioni ionizzanti vengano singolarmente registrati; in dette registrazioni devono essere anno- tate le informazioni relative al paziente e alla prestazione secondo le modalita' stabilite con il decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 4. Tali registrazioni devono essere trasmesse annualmente alla unita' sanitaria locale competente per territorio che ne predispone un riepilogo secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui sopra. 2. Ciascuna unita' sanitaria locale trasmette il riepilogo annuale di cui al comma 1 all'autorita' sanitaria della regione o della provincia autonoma che, secondo le indicazioni di carattere generale emanate dal Ministro della sanita', provvede a valutare l'esposizione a radiazioni a scopo medico della popolazione e ad inoltrarne i risultati al Ministero della sanita'. 3. Le unita' sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto radiologico personale. I medici di cui al comma 1 sono altresi' tenuti ad annotare le prestazioni sul libretto radiologico del paziente. 4. Con decreto del Ministro della sanita', sentiti l'Istituto superiore di sanita' e l'ISPESL, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono determinati: a) il modello e le modalita' di tenuta dei registri di cui al comma 1; b) le modalita' per la predisposizione del riepilogo annuale di cui al comma 1; c) il modello e le modalita' di tenuta del libretto radiologico personale di cui al comma 3; d) i casi di esenzione dall'applicazione del presente articolo.