(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 114)
 
                              Art. 114 
 
                    (Deferimento della questione) 
 
 
  1. Le  sezioni  giurisdizionali  d'appello  possono  deferire  alle
sezioni riunite in sede giurisdizionale la soluzione di questioni  di
massima, d'ufficio  o  anche  a  seguito  di  istanza  formulata  dal
procuratore  generale  o  da  ciascuna  delle  parti   del   giudizio
d'impugnazione. 
 
 
  2.  La  sezione,  con  l'ordinanza  di  deferimento,   dispone   la
rimessione del fascicolo  d'ufficio  alla  segreteria  delle  sezioni
riunite. 
 
 
  3. Il presidente della Corte dei conti e  il  procuratore  generale
possono deferire alle sezioni  riunite  in  sede  giurisdizionale  la
risoluzione di questioni di massima oppure di  questioni  di  diritto
che  abbiano  dato  luogo,  gia'  in  primo   grado,   ad   indirizzi
interpretativi o applicativi difformi.