Art. 114 
 
 
Modifiche all'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera b), le parole: ", con le procedure di  cui
all'articolo 31, comma 1," sono soppresse; 
    b) al comma 17, la lettera b) e' abrogata; 
    c) il comma 18 e' sostituito dal  seguente:  "18.  Il  contraente
generale presta la garanzia di cui all'articolo 104.". 
 
          Note all'art. 114: 
              - Si riporta l'art.  194  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 194 (Affidamento a contraente generale). - 1. Con
          il contratto di affidamento unitario a contraente generale,
          il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto  dotato  di
          adeguata capacita'  organizzativa,  tecnico-realizzativa  e
          finanziaria   la   realizzazione   con   qualsiasi    mezzo
          dell'opera, nel rispetto  delle  esigenze  specificate  nel
          progetto definitivo redatto dal  soggetto  aggiudicatore  e
          posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 195, comma  2,
          a fronte di un corrispettivo pagato in  tutto  o  in  parte
          dopo l'ultimazione dei lavori. 
              2. Il contraente generale provvede: 
                a) alla predisposizione del progetto esecutivo e alle
          attivita' tecnico  amministrative  occorrenti  al  soggetto
          aggiudicatore per pervenire all'approvazione dello stesso; 
                b) all'acquisizione delle aree di sedime;  la  delega
          di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in  assenza  di  un
          concessionario,  puo'  essere   accordata   al   contraente
          generale; 
                c) all'esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori; 
                d)  al  prefinanziamento,  in  tutto  o   in   parte,
          dell'opera da realizzare; 
                e) ove richiesto, all'individuazione delle  modalita'
          gestionali dell'opera e di selezione dei soggetti gestori; 
                f) all'indicazione, al  soggetto  aggiudicatore,  del
          piano  degli  affidamenti,  delle   espropriazioni,   delle
          forniture di materiale e di tutti gli altri elementi  utili
          a prevenire le infiltrazioni della criminalita', secondo le
          forme stabilite tra quest'ultimo egli organi competenti  in
          materia. 
              3. Il soggetto aggiudicatore provvede: 
                a) all'approvazione del progetto  esecutivo  e  delle
          varianti; 
                b)  alla  nomina  del  direttore  dei  lavori  e  dei
          collaudatori, nonche' provvede all'alta sorveglianza  sulla
          realizzazione  delle   opere,   assicurando   un   costante
          monitoraggio  dei  lavori   anche   tramite   un   comitato
          permanente   costituito   da    suoi    rappresentanti    e
          rappresentanti del contraente; 
                c) al collaudo delle stesse; 
                d) alla stipulazione  di  appositi  accordi  con  gli
          organi  competenti  in  materia  di  sicurezza  nonche'  di
          prevenzione e repressione della  criminalita',  finalizzati
          alla verifica preventiva del programma  di  esecuzione  dei
          lavori in vista del successivo  monitoraggio  di  tutte  le
          fasi di esecuzione  delle  opere  e  dei  soggetti  che  le
          realizzano,  in  ogni   caso   prevedendo   l'adozione   di
          protocolli di legalita' che comportino clausole  specifiche
          di  impegno,  da  parte  dell'impresa   aggiudicataria,   a
          denunciare  eventuali  tentativi  di  estorsione,  con   la
          possibilita'     di     valutare      il      comportamento
          dell'aggiudicatario ai fini della successiva  ammissione  a
          procedure ristrette della medesima stazione  appaltante  in
          caso  di  mancata  osservanza  di  tali  prescrizioni.   Le
          prescrizioni a cui si uniformano gli accordi  di  sicurezza
          sono  vincolanti  per  i  soggetti  aggiudicatori   e   per
          l'impresa aggiudicataria, che  e'  tenuta  a  trasferire  i
          relativi obblighi a  carico  delle  imprese  interessate  a
          qualunque titolo alla realizzazione dei lavori.  Le  misure
          di  monitoraggio  per  la  prevenzione  e  repressione   di
          tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo
          dei   flussi   finanziari   connessi   alla   realizzazione
          dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o
          parzialmente a carico dei promotori ai sensi  dell'articolo
          183 e quelli  derivanti  dalla  attuazione  di  ogni  altra
          modalita' di finanza di progetto.  Gli  oneri  connessi  al
          monitoraggio  finanziario  sono  ricompresi   nell'aliquota
          forfettaria di cui al comma 20. 
              4. Il contraente generale risponde  nei  confronti  del
          soggetto  aggiudicatore   della   corretta   e   tempestiva
          esecuzione dell'opera, secondo le successive previsioni del
          presente capo. I  rapporti  tra  soggetto  aggiudicatore  e
          contraente generale sono regolati dalle norme della parte I
          e  della  parte  II  che  costituiscono  attuazione   della
          direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte  III,  dagli
          atti di gara e dalle  norme  del  codice  civile  regolanti
          l'appalto. 
              5. Alle varianti del progetto  affidato  al  contraente
          generale non si applica l'articolo 63; esse  sono  regolate
          dalle norme della parte II,  che  costituiscono  attuazione
          della direttiva 2014/24/UE o dalle norme della parte III  e
          dalle disposizioni seguenti: 
                a)  restano  a  carico  del  contraente  generale  le
          eventuali  varianti  necessarie  ad  emendare  i   vizi   o
          integrare le omissioni del progetto esecutivo redatto dallo
          stesso  e  approvato  dal  soggetto  aggiudicatore,  mentre
          restano a carico del soggetto  aggiudicatore  le  eventuali
          varianti  indotte  da   forza   maggiore   o   sopravvenute
          prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque  richieste
          dal soggetto aggiudicatore; 
                b) al di fuori dei casi di cui alla  lettera  a),  il
          contraente generale puo' proporre al soggetto aggiudicatore
          le varianti progettuali o le  modifiche  tecniche  ritenute
          dallo stesso utili  a  ridurre  il  tempo  o  il  costo  di
          realizzazione delle opere; il soggetto  aggiudicatore  puo'
          rifiutare  la  approvazione  delle  varianti  o   modifiche
          tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e
          le esigenze del  soggetto  aggiudicatore,  specificate  nel
          progetto posto a  base  di  gara,  o  comunque  determinino
          peggioramento     della     funzionalita',     durabilita',
          manutenibilita' e sicurezza delle opere, ovvero  comportino
          maggiore  spesa  a  carico  del  soggetto  aggiudicatore  o
          ritardo del termine di ultimazione. 
              6. Il  contraente  generale  provvede  alla  esecuzione
          unitaria delle attivita' di cui  al  comma  2  direttamente
          ovvero, se costituito  da  piu'  soggetti,  a  mezzo  della
          societa' di progetto di cui al comma  10;  i  rapporti  del
          contraente generale con i terzi sono  rapporti  di  diritto
          privato, a cui non si applica  il  presente  codice,  salvo
          quanto previsto nel presente capo. Al  contraente  generale
          che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice  o  ente
          aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla
          parte I  e  alla  parte  II,  titolo  I  che  costituiscono
          attuazione della direttiva  2014/24,  ovvero  di  cui  alla
          parte III. 
              7.  Il  contraente  generale  puo'  eseguire  i  lavori
          affidati  direttamente,  nei  limiti  della  qualificazione
          posseduta, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi.  I
          terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a
          loro volta possedere i requisiti di qualificazione previsti
          dall'articolo 84, e  possono  sub  affidare  i  lavori  nei
          limiti e alle condizioni previste per  gli  appaltatori  di
          lavori pubblici; ai  predetti  sub-affidamenti  si  applica
          l'articolo 105. 
              8. L'affidamento al contraente  generale,  nonche'  gli
          affidamenti e sub  affidamenti  di  lavori  del  contraente
          generale, sono soggetti alle verifiche  antimafia,  con  le
          modalita' previste per i lavori pubblici. 
              9.  Il  soggetto  aggiudicatore  verifica,   prima   di
          effettuare qualsiasi  pagamento  a  favore  del  contraente
          generale,  compresa  l'emissione  di  eventuali  stati   di
          avanzamento lavori, il regolare adempimento degli  obblighi
          contrattuali  del  contraente  generale  verso   i   propri
          affidatari:  ove  risulti  l'inadempienza  del   contraente
          generale, il soggetto aggiudicatore applica una  detrazione
          sui successivi pagamenti e  procede  al  pagamento  diretto
          all'affidatario,  nonche'  applica  le  eventuali   diverse
          sanzioni previste nel contratto. 
              10. Per il  compimento  delle  proprie  prestazioni  il
          contraente  generale,  ove  composto  da   piu'   soggetti,
          costituisce una societa' di progetto in forma di  societa',
          anche consortile, per azioni o a responsabilita'  limitata.
          La  societa'  e'  regolata  dall'articolo   184   e   dalle
          successive  disposizioni  del   presente   articolo.   Alla
          societa' possono partecipare, oltre ai soggetti  componenti
          il   contraente    generale,    istituzioni    finanziarie,
          assicurative e tecnico operative  preventivamente  indicate
          in sede di gara. La societa' cosi' costituita subentra  nel
          rapporto    al    contraente    generale    senza    alcuna
          autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il
          subentro costituisca cessione di contratto;  salvo  diversa
          previsione  del  contratto,  i   soggetti   componenti   il
          contraente generale restano solidalmente  responsabili  con
          la  societa'  di  progetto  nei  confronti   del   soggetto
          aggiudicatore per la buona  esecuzione  del  contratto.  In
          alternativa,  la  societa'  di  progetto  puo'  fornire  al
          soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per
          la restituzione delle somme  percepite  in  corso  d'opera,
          liberando in tal modo i soci. Tali  garanzie  cessano  alla
          data di emissione del certificato di  collaudo  dell'opera.
          Il capitale minimo della societa' di progetto  e'  indicato
          nel bando di gara. 
              11.  Il  contratto  stabilisce  le  modalita'  per   la
          eventuale cessione delle quote della societa' di  progetto,
          fermo restando che i soci che hanno concorso  a  formare  i
          requisiti per la qualificazione sono tenuti  a  partecipare
          alla societa' e a garantire, nei limiti del  contratto,  il
          buon adempimento degli obblighi  del  contraente  generale,
          sino a che l'opera sia realizzata e collaudata.  L'ingresso
          nella   societa'   di   progetto   e   lo   smobilizzo   di
          partecipazioni  da  parte  di  istituti  bancari  e   altri
          investitori  istituzionali  che  non  abbiano  concorso   a
          formare i requisiti per  la  qualificazione  puo'  tuttavia
          avvenire in qualsiasi momento.  Il  soggetto  aggiudicatore
          non puo' opporsi alla cessione di  crediti  effettuata  dal
          contraente generale nell'ipotesi di cui  all'articolo  106,
          comma 13. 
              12. Il bando determina la quota  di  valore  dell'opera
          che deve essere  realizzata  dal  contraente  generale  con
          anticipazione di risorse proprie e i  tempi  e  i  modi  di
          pagamento del prezzo. Il saldo della quota di corrispettivo
          ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei
          lavori. Per  il  finanziamento  della  predetta  quota,  il
          contraente generale  o  la  societa'  di  progetto  possono
          emettere obbligazioni, previa autorizzazione  degli  organi
          di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo  2412
          del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce  il
          pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio
          debito verso il contraente  generale  quale  risultante  da
          stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale  o  dal
          certificato  di  collaudo   dell'opera;   le   obbligazioni
          garantite  dal  soggetto   aggiudicatore   possono   essere
          utilizzate per la costituzione  delle  riserve  bancarie  o
          assicurative  previste  dalla  legislazione   vigente.   Le
          modalita' di operativita' della garanzia di  cui  al  terzo
          periodo del presente comma sono stabilite con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le  garanzie
          prestate dallo Stato  ai  sensi  del  presente  comma  sono
          inserite nell'elenco allegato allo stato di previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
              13. I crediti delle societa' di progetto,  ivi  incluse
          quelle costituite dai concessionari a  norma  dell'articolo
          184 nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili
          ai sensi dell'articolo 106,  comma  13;  la  cessione  puo'
          avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili. 
              14. La cessione deve  essere  stipulata  mediante  atto
          pubblico o scrittura  privata  autenticata  e  deve  essere
          notificata  al  debitore  ceduto.  L'atto  notificato  deve
          espressamente indicare  se  la  cessione  e'  effettuata  a
          fronte di un finanziamento  senza  rivalsa  o  con  rivalsa
          limitata. 
              15. Il soggetto aggiudicatore liquida  l'importo  delle
          prestazioni rese e prefinanziate  dal  contraente  generale
          con la emissione di un certificato di  pagamento  esigibile
          alla scadenza del prefinanziamento  secondo  le  previsioni
          contrattuali. Per i soli crediti di cui al  presente  comma
          ceduti a  fronte  di  finanziamenti  senza  rivalsa  o  con
          rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento
          costituisce  definitivo  riconoscimento  del  credito   del
          finanziatore cessionario; al cessionario non e' applicabile
          nessuna   eccezione   di   pagamento   delle    quote    di
          prefinanziamento riconosciute, derivante dai  rapporti  tra
          debitore e creditore cedente, ivi inclusa la  compensazione
          con  crediti  derivanti   dall'adempimento   dello   stesso
          contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del
          contraente generale cedente. 
              16.  Il  bando  di  gara  indica,  la  data  ultima  di
          pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi  del
          comma  15,  in  tutti  i  casi  di  mancato   o   ritardato
          completamento dell'opera. 
              17. Per gli affidamenti per i quali  vi  siano  crediti
          riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15: 
                a) ove le garanzie di cui all'articolo 104  si  siano
          gia' ridotte ovvero la riduzione sia espressamente prevista
          nella garanzia prestata, il riconoscimento  definitivo  del
          credito non opera se la garanzia non e' ripristinata  e  la
          previsione di riduzione espunta dalla garanzia; 
                b) (abrogata). 
              18. Il contraente generale presta la  garanzia  di  cui
          all'articolo 104. 
              19. I capitolati prevedono, tra l'altro: 
                a) le modalita' e i tempi, nella fase di  sviluppo  e
          approvazione  del  progetto  esecutivo,  delle  prestazioni
          propedeutiche ai lavori e i lavori di cantierizzazione, ove
          autorizzati; 
                b) le modalita' e i tempi per il pagamento dei  ratei
          di corrispettivo  dovuti  al  contraente  generale  per  le
          prestazioni  compiute   prima   dell'inizio   dei   lavori,
          pertinenti in particolare le  attivita'  progettuali  e  le
          prestazioni di cui alla lettera a). 
              20. Il soggetto aggiudicatore indica nel bando di  gara
          un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso  d'asta,
          ragguagliata   all'importo   complessivo   dell'intervento,
          secondo valutazioni preliminari che il contraente  generale
          e' tenuto a recepire  nell'offerta  formulata  in  sede  di
          gara, da destinare all'attuazione di misure idonee volte al
          perseguimento delle finalita' di prevenzione e  repressione
          della  criminalita'  e  dei  tentativi   di   infiltrazione
          mafiosa, ai sensi del comma 3, lettera d)  e  dell'articolo
          203, comma 1. Nel progetto che si pone a base  di  gara  ai
          sensi dell'articolo 195, comma 2,  elaborato  dal  soggetto
          aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota  e'
          inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed
          e' unita una relazione di massima che correda il  progetto,
          indicante l'articolazione delle suddette misure, nonche' la
          stima dei costi. Tale stima e' riportata  nelle  successive
          fasi  della  progettazione.  Le  variazioni  tecniche   per
          l'attuazione  delle  misure  in  questione,   eventualmente
          proposte  dal  contraente  generale,  in   qualunque   fase
          dell'opera, non possono essere motivo di maggiori  oneri  a
          carico  del  soggetto  aggiudicatore.   Ove   il   progetto
          definitivo  sia  prodotto  per  iniziativa  del  promotore,
          quest'ultimo predispone analoga articolazione delle  misure
          in questione,  con  relativa  indicazione  dei  costi,  non
          sottoposti a  ribasso  d'asta  e  inseriti  nelle  somme  a
          disposizione  dell'amministrazione.  Le  disposizioni   del
          presente comma si applicano, in quanto  compatibili,  anche
          nei casi di affidamento mediante concessione.".