Art. 115.
             Limiti della pubblicita' presso il pubblico

  1.  Possono  essere  oggetto  di  pubblicita'  presso  il  pubblico
medicinali  che,  per  la  loro  composizione  e  il  loro  obiettivo
terapeutico,  sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza
intervento  di  un  medico  per  la  diagnosi,  la  prescrizione o la
sorveglianza  nel  corso  del  trattamento  e,  se necessario, con il
consiglio del farmacista.
  2.  E' vietata la pubblicita' presso il pubblico dei medicinali che
possono  essere  forniti  soltanto  dietro  presentazione  di ricetta
medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti; in deroga
a tale divieto il Ministero della salute puo' autorizzare campagne di
vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche.
  3.  E'  vietata  la distribuzione al pubblico di medicinali a scopo
promozionale.
  4.  Fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 2 del
presente  articolo,  e'  vietata la pubblicita' presso il pubblico di
medicinali,  la cui dispensazione grava, anche se non totalmente, sul
Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  dei  medicinali di cui alle
lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, e all'articolo 5.
  5.  In  pubblicazioni  a stampa, trasmissioni radio-televisive e in
messaggi  non a carattere pubblicitario comunque diffusi al pubblico,
e'  vietato mostrare in immagini un medicinale o la sua denominazione
in un contesto che puo' favorire il consumo del prodotto.