Art. 115.
          Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

  1.  Nei  lavori  in quota qualora non siano state attuate misure di
protezione  collettiva  come  previsto  all'articolo  111,  comma  1,
lettera  a), e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi
di  protezione  composti  da  diversi  elementi,  non necessariamente
presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
    a) assorbitori di energia;
    b) connettori;
    c) dispositivo di ancoraggio;
    d) cordini;
    e) dispositivi retrattili;
    f) guide o linee vita flessibili;
    g) guide o linee vita rigide;
    h) imbracature.
  2.  Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve
permettere  una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di
dissipatore di energia a 4 metri.
  3.  Il  cordino  deve  essere  assicurato,  direttamente o mediante
connettore  lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere
fisse o provvisionali.
  4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o
mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.