Art. 115 Emergenza Nucleare 1. L'emergenza nucleare disciplinata nel presente capo riferita alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari di cui agli articoli 36 e 37, nonche' da eventi incidentali che diano luogo o possano dar luogo ad una immissione di radioattivita' nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 6 dell'articolo 96 e che avvengano: a) in impianti al di fuori del territorio nazionale; b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali; c) nel corso di trasporto di materie radioattive; ovvero d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, sentiti l'ANPA, l'ISS, l'ISPESL e il CNR, sono stabiliti, in relazione agli orientamenti comunitari ed internazionali in materia, valori dosimetrici di riferimento per la pianificazione degli interventi in condizioni di emergenza. Sino all'entrata in vigore del decreto i piani di cui al presente capo fanno riferimento alle pertinenti raccomandazioni dei competenti organismi comunitari ed internazionali.