Art. 115
                         Emergenza Nucleare
  1.  L'emergenza  nucleare  disciplinata  nel presente capo riferita
alle  situazioni  determinate  da  eventi  incidentali negli impianti
nucleari  di cui agli articoli 36 e 37, nonche' da eventi incidentali
che   diano   luogo   o  possano  dar  luogo  ad  una  immissione  di
radioattivita'  nell'ambiente,  tale da comportare dosi per il gruppo
di  riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con i
provvedimenti di cui al comma 6 dell'articolo 96 e che avvengano:
    a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;
    b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;
    c) nel corso di trasporto di materie radioattive; ovvero
    d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica
area del territorio nazionale.
  2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
proposta  del  Ministro  della  sanita',  di  concerto con i Ministri
dell'ambiente,  dell'interno  e per il coordinamento della protezione
civile,  sentiti l'ANPA, l'ISS, l'ISPESL e il CNR, sono stabiliti, in
relazione  agli orientamenti comunitari ed internazionali in materia,
valori   dosimetrici  di  riferimento  per  la  pianificazione  degli
interventi in condizioni di emergenza. Sino all'entrata in vigore del
decreto  i  piani  di  cui  al  presente  capo fanno riferimento alle
pertinenti  raccomandazioni  dei  competenti  organismi comunitari ed
internazionali.