Art. 115 
 
 
Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
                                 50 
 
  1. All'articolo 195 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "Il ricorso alla scelta di aggiudicare"
sono sostituite dalle seguenti: "La  scelta  di  aggiudicare"  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stazioni  appaltanti  non
possono, comunque, procedere ad affidamenti  a  contraente  generale,
qualora l'importo dell'affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni
di euro."; 
    b) al comma 4, le parole: "a) del tempo di esecuzione" e "b)  del
costo  di  utilizzazione  e  di  manutenzione"   sono   soppresse   e
conseguentemente  le  lettere:  "c)  e  d)"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "b) e c)"; 
    c) al comma 6, le parole: "e III" sono sostituite dalle seguenti:
", III e IV". 
 
          Note all'art. 115: 
              - Si riporta l'art.  195  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              "Art. 195 (Procedure di aggiudicazione  del  contraente
          generale).  -  1.  La  scelta   di   aggiudicare   mediante
          affidamento al contraente  generale  deve  essere  motivata
          dalla stazione appaltante in ragione della  complessita'  e
          di altre esigenze al fine di garantire un  elevato  livello
          di  qualita',  sicurezza  ed  economicita'.   Le   stazioni
          appaltanti non possono, comunque, procedere ad  affidamenti
          a contraente generale, qualora  l'importo  dell'affidamento
          sia pari o inferiore a 100 milioni di euro. 
              2. Per l'affidamento a contraente generale  si  pone  a
          base di gara il progetto definitivo. 
              3.  I  soggetti  aggiudicatori  possono   stabilire   e
          indicare nel bando di gara, in relazione  all'importanza  e
          alla complessita' delle  opere  da  realizzare,  il  numero
          minimo e massimo di concorrenti  che  verranno  invitati  a
          presentare  offerta.  Nel  caso  in  cui  le   domande   di
          partecipazione  superino  il  predetto  numero  massimo,  i
          soggetti aggiudicatori individuano i soggetti  da  invitare
          redigendo una graduatoria di merito sulla base  di  criteri
          oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto  del
          contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso,  il
          numero minimo di concorrenti da invitare  non  puo'  essere
          inferiore a cinque, se esistono  in  tale  numero  soggetti
          qualificati. In ogni caso il numero di  candidati  invitati
          deve  essere  sufficiente  ad  assicurare   una   effettiva
          concorrenza. 
              4. L'aggiudicazione dei contratti di  cui  al  comma  1
          avviene secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente
          piu' vantaggiosa, individuata, oltre  che  sulla  base  dei
          criteri di cui all'articolo 95, tenendo conto altresi': 
                a) del valore tecnico ed estetico delle varianti; 
                b) della maggiore entita', rispetto a quella prevista
          dal bando, del prefinanziamento  che  il  candidato  e'  in
          grado di offrire; 
                c)  di  ogni  ulteriore   elemento   individuato   in
          relazione al carattere specifico delle opere da realizzare. 
              5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di
          cui agli articoli da 115 a 121, si  applicano,  per  quanto
          non previsto nel presente articolo, le  norme  della  parte
          II, titolo VII. 
              6.  Per  tutti  gli  altri  soggetti  aggiudicatori  si
          applicano, per quanto non previsto nel  presente  articolo,
          le norme della parte II, titoli I, II, III e IV.".