Art. 116.
Caratteristiche  e  contenuto  minimo  della  pubblicita'  presso  il
                              pubblico

  1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 115, la pubblicita' di
un medicinale presso il pubblico:
    a) e'   realizzata  in  modo  che  la  natura  pubblicitaria  del
messaggio  e' evidente e il prodotto e' chiaramente identificato come
medicinale;
    b) comprende almeno:
      1)  la  denominazione  del medicinale e la denominazione comune
della   sostanza   attiva;   l'indicazione  di  quest'ultima  non  e'
obbligatoria se il medicinale e' costituito da piu' sostanze attive;
      2)  le  informazioni  indispensabili  per  un  uso corretto del
medicinale;
      3)  un  invito  esplicito  e  chiaro  a leggere attentamente le
avvertenze  figuranti,  a seconda dei casi, nel foglio illustrativo o
sull'imballaggio  esterno;  nella  pubblicita'  scritta l'invito deve
risultare  facilmente  leggibile  dal  normale  punto d'osservazione;
nella  pubblicita'  sulla  stampa quotidiana e periodica deve essere,
comunque,  scritto con caratteri di dimensioni non inferiori al corpo
nove.