Art. 116 Piano di emergenza esterna 1. Per assicurare la protezione, ai fini della pubblica incolumita', della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da emergenza nucleare, per ciascuno degli impianti previsti dagli articoli 36 e 37 del presente decreto deve essere predisposto un pi- ano di emergenza esterna. 2. Il piano di emergenza esterna prevede l'insieme coordinato delle misure da prendersi, con la gradualita' che le circostanze richiedono, dalle autorita' responsabili in caso di incidente dell'impianto nucleare che comporti pericolo per la pubblica incolumita'.