Art. 116 
                     Piano di emergenza esterna 
  1.  Per  assicurare  la  protezione,   ai   fini   della   pubblica
incolumita', della popolazione  e  dei  beni  dagli  effetti  dannosi
derivanti da emergenza nucleare, per ciascuno degli impianti previsti
dagli articoli 36 e 37 del presente decreto deve  essere  predisposto
un pi- ano di emergenza esterna. 
  2. Il piano di emergenza esterna prevede l'insieme coordinato delle
misure  da  prendersi,  con  la  gradualita'   che   le   circostanze
richiedono,  dalle  autorita'  responsabili  in  caso  di   incidente
dell'impianto  nucleare  che  comporti  pericolo  per   la   pubblica
incolumita'.