(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 116)
 
                              Art. 116 
 
      (Risoluzione della questione e prosecuzione della causa) 
 
 
  1. Le modalita' di  svolgimento  dell'udienza,  della  decisione  e
della deliberazione sono disciplinate dalle disposizioni previste per
l'appello, in quanto applicabili. 
 
 
  2. La sentenza che risolve la questione deferita e'  depositata  in
segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione  della  camera  di
consiglio nella quale e' stata deliberata. 
 
 
  3. La segreteria comunica la sentenza  al  procuratore  generale  e
agli avvocati delle parti costituite, nonche' al giudice della  causa
in relazione alla quale la  questione  e'  sollevata  il  quale,  con
decreto da emanarsi entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione  della
sentenza  delle  sezioni  riunite,  fissa  la  data  dell'udienza  di
discussione e contestualmente  assegna  alle  parti  un  termine  non
inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.