Art. 116 (Risoluzione della questione e prosecuzione della causa) 1. Le modalita' di svolgimento dell'udienza, della decisione e della deliberazione sono disciplinate dalle disposizioni previste per l'appello, in quanto applicabili. 2. La sentenza che risolve la questione deferita e' depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale e' stata deliberata. 3. La segreteria comunica la sentenza al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite, nonche' al giudice della causa in relazione alla quale la questione e' sollevata il quale, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza delle sezioni riunite, fissa la data dell'udienza di discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.