Articolo 117
                         Servizi aggiuntivi

   1. Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo
101  possono  essere  istituiti  servizi di assistenza culturale e di
ospitalita' per il pubblico.
   2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
a) il  servizio  editoriale  e di vendita riguardante i cataloghi e i
   sussidi  catalografici,  audiovisivi  e  informatici,  ogni  altro
   materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura
   di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche
   museali;
d) la  gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle
   riproduzioni dei beni;
e) i  servizi  di  accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di
   intrattenimento  per  l'infanzia,  i  servizi  di informazione, di
   guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l'organizzazione  di mostre e manifestazioni culturali, nonche' di
   iniziative promozionali.

   3.  I  servizi  di  cui al comma 1 possono essere gestiti in forma
integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
   4.  La  gestione  dei  servizi  medesimi  e'  attuata  nelle forme
previste dall'articolo 115.
   5.  I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti
ai sensi dell'articolo 110.