Art. 117 
 
                           Sedute di gara 
 
    1. Nel bando di gara, o nell'avviso di gara o  nella  lettera  di
invito sono stabiliti il giorno e l'ora della prima  seduta  pubblica
di gara. Le sedute di gara possono essere sospese  ed  aggiornate  ad
altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di  apertura
delle buste delle offerte economiche.