Art. 117 
             Presupposti del piano di emergenza esterna 
  1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo  44,  comma  4,  ai
fini della predisposizione del piano di emergenza esterna il titolare
dell'autorizzazione o del  nulla  osta  dell'impianto  nucleare  deve
fornire all'ANPA un rapporto tecnico contenente: 
  a) l'esposizione analitica delle presumibili condizioni  ambientali
pericolose per la popolazione e per i  beni,  derivanti  dai  singoli
incidenti nucleari ragionevolmente ipotizzabili,  in  relazione  alle
caratteristiche strutturali e di  esercizio  dell'impianto,  e  delle
prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo; 
  b) la descrizione dei mezzi predisposti per  il  rilevamento  e  la
misurazione   della    radioattivita'    nell'ambiente    circostante
l'impianto, in caso di incidente, e delle modalita' del loro impiego. 
2. Nel rapporto tecnico debbono essere evidenziati gli  incidenti  le
cui conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito  provinciale
o interprovinciale e quelli  che  possono  invece  richiedere  misure
protettive su un territorio piu' ampio. 
  3. L'ANPA, esaminato il  rapporto  tecnico,  redige  una  relazione
critica riassuntiva, che trasmette, unitamente al rapporto stesso, ai
Ministeri  dell'ambiente,  dell'interno  e  della  sanita'   e   alla
Commissione tecnica di cui all'articolo 9 del presente decreto. 
  4. Il rapporto, munito del parere della Commissione tecnica,  viene
trasmesso dall'ANPA alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento per il coordinamento della protezione civile che lo  in-
via al prefetto competente per territorio, unitamente ad  uno  schema
contenente i lineamenti generali del piano individuati sulla base dei
criteri definiti dal Consiglio nazionale della protezione  civile  di
cui all'articolo 8 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
 
          Note all'art. 117: 
           - Per la legge  n.  225/1992  v.  nota  all'art.  101.  Si
          trascrive il testo dell'art. 8, comma 1: 
          "Art. 8 (Consiglio nazionale della protezione civile) -  1.
          Il  Consiglio  nazionale  della   protezione   civile,   in
          attuazione  degli  indirizzi  generali  della  politica  di
          protezione  civile  fissati  dal  Consiglio  dei  ministri,
          determina i criteri di massima in ordine: 
          a)  dei  programmi  di  previsione  e   prevenzione   delle
          calamita'; 
          b) ai piani predisposti per  fronteggiare  le  emergenze  e
          coordinare gli interventi di soccorso; 
          c) all'impiego  coordinato  delle  componenti  il  Servizio
          nazionale della protezione civile; 
          d) alla elaborazione delle norme in materia  di  protezione
          civile".