Art. 117 Presupposti del piano di emergenza esterna 1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 44, comma 4, ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterna il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta dell'impianto nucleare deve fornire all'ANPA un rapporto tecnico contenente: a) l'esposizione analitica delle presumibili condizioni ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti dai singoli incidenti nucleari ragionevolmente ipotizzabili, in relazione alle caratteristiche strutturali e di esercizio dell'impianto, e delle prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo; b) la descrizione dei mezzi predisposti per il rilevamento e la misurazione della radioattivita' nell'ambiente circostante l'impianto, in caso di incidente, e delle modalita' del loro impiego. 2. Nel rapporto tecnico debbono essere evidenziati gli incidenti le cui conseguenze attese siano circoscrivibili nell'ambito provinciale o interprovinciale e quelli che possono invece richiedere misure protettive su un territorio piu' ampio. 3. L'ANPA, esaminato il rapporto tecnico, redige una relazione critica riassuntiva, che trasmette, unitamente al rapporto stesso, ai Ministeri dell'ambiente, dell'interno e della sanita' e alla Commissione tecnica di cui all'articolo 9 del presente decreto. 4. Il rapporto, munito del parere della Commissione tecnica, viene trasmesso dall'ANPA alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile che lo in- via al prefetto competente per territorio, unitamente ad uno schema contenente i lineamenti generali del piano individuati sulla base dei criteri definiti dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Note all'art. 117: - Per la legge n. 225/1992 v. nota all'art. 101. Si trascrive il testo dell'art. 8, comma 1: "Art. 8 (Consiglio nazionale della protezione civile) - 1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine: a) dei programmi di previsione e prevenzione delle calamita'; b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso; c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile; d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile".