(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 117)
 
                              Art. 117 
 
     (Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso) 
 
 
  1. La  sezione  giurisdizionale  di  appello  che  ritenga  di  non
condividere un principio di diritto di cui debba  fare  applicazione,
gia' enunciato dalle sezioni riunite, rimette a  queste  ultime,  con
ordinanza motivata, la decisione dell'impugnazione.