Art. 118 
 
Aggiudicazione al prezzo  piu'  basso  determinato  mediante  massimo
                               ribasso 
 
            sull'elenco prezzi o sull'importo dei lavori 
 
               (art. 89, comma 1, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Quando la gara si tiene con il  metodo  del  massimo  ribasso,
l'autorita'  che  presiede  la  gara,  aperti  i  plichi  ricevuti  e
verificata  la  documentazione  presentata,  aggiudica  l'appalto  al
concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale: 
    a) sull'elenco prezzi unitari per  i  contratti  da  stipulare  a
misura; 
    b) sull'importo dei lavori per i contratti da stipulare a corpo. 
    2. Ai sensi  dell'articolo  53,  comma  4,  del  codice,  per  le
prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non puo'  essere  modificato
sulla base della verifica della  quantita'  o  della  qualita'  della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a  base  di
gara ai soli fini di agevolare  lo  studio  dell'intervento,  non  ha
valore  negoziale.  Prima   della   formulazione   dell'offerta,   il
concorrente ha l'obbligo di  controllarne  le  voci  e  le  quantita'
attraverso  l'esame  degli  elaborati  progettuali  e   pertanto   di
formulare  l'offerta  medesima  tenendo  conto  di  voci  e  relative
quantita' che ritiene eccedenti  o  mancanti.  L'offerta  va  inoltre
accompagnata, a pena di inammissibilita', dalla dichiarazione di aver
tenuto  conto   delle   eventuali   discordanze   nelle   indicazioni
qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo  metrico
estimativo   nella   formulazione   dell'offerta,    che,    riferita
all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali  posti  a
base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 
 
              Note all'art. 118 
              - Il testo dell'art. 53, comma 4,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' il seguente: 
              “4. I contratti di appalto di  cui  al  comma  2,  sono
          stipulati a corpo. E' facolta'  delle  stazioni  appaltanti
          stipulare  a  misura  i  contratti  di  appalto   di   sola
          esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti
          di  appalto  relativi  a  manutenzione,  restauro  e  scavi
          archeologici, nonche' le opere in sotterraneo, ivi comprese
          le opere in fondazione,  e  quelle  di  consolidamento  dei
          terreni. Per le prestazioni a corpo,  il  prezzo  convenuto
          non puo' essere modificato sulla base della verifica  della
          quantita'  o  della  qualita'  della  prestazione.  Per  le
          prestazioni a misura, il prezzo convenuto puo' variare,  in
          aumento o in diminuzione, secondo  la  quantita'  effettiva
          della  prestazione.  Per  l'esecuzione  di  prestazioni   a
          misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unita'
          di misura e  per  ogni  tipologia  di  prestazione.  In  un
          medesimo contratto possono essere comprese  prestazioni  da
          eseguire a corpo e a misura.”