Art. 118 Predisposizione del piano di emergenza esterna 1. Il prefetto, sulla base della documentazione trasmessagli di cui all'articolo 117, predispone il piano di emergenza esterna sul territorio della provincia. 2. Per l'attivita' di cui al comma 1 il prefetto si avvale di un Comitato operante alle sue dipendenze e composto da: a) il questore; b) il comandante provinciale dei vigili del fuoco; c) il comandante provinciale dell'arma dei carabinieri; d) un rappresentante dei competenti organi del servizio sanitario nazionale; e) un rappresentante dei competenti organi veterinari; f) un ispettore laureato in materie tecnico-scientifiche o in medicina e chirurgia dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio; g) un ingegnere capo del genio civile; h) un rappresentante del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; i) un rappresentante del competente comando militare territoriale; l) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; m) un ufficiale di porto designato dai capi dei compartimenti marittimi interessati, 3. Sono chiamati a partecipare ai lavori del Comitato di cui al comma 2 esperti dell'ANPA, un rappresentante della regione o della provincia autonoma e un rappresentante del titolare dell'autorizzazione o del nulla osta. Il comando provinciale dei vigili del fuoco esplica i compiti di segreteria e attua il coordinamento dei lavori. Per tali lavori il prefetto si avvale altresi' dei rappresentanti di enti, istituzioni ed altri soggetti tenuti al concorso ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 4. Nei casi in cui la localizzazione dell'impianto renda prevedibile l'estensione a piu' province del pericolo per la pubblica incolumita' e per i beni, un piano di emergenza esterna deve essere contemporaneamente predisposto per ciascuna provincia con le modalita' previste ai commi 1 e 2, previa intesa fra i prefetti delle province interessate. Il coordinamento dei piani provinciali e' demandato al prefetto della provincia ove ha sede l'impianto cui si riferiscono i singoli piani provinciali.
Nota all'art. 118: - Per la legge n. 225/1992 v. nota all'art. 101. Si trascrive il testo dell'art. 14, comma 4: "Art. 14 (Competenze del prefetto) 4.- Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonche' di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso".