(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 118)
 
                              Art. 118 
 
               (Conflitto di competenza territoriale) 
 
 
  1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara  la  incompetenza
territoriale del giudice adito, la causa  e'  riassunta  nei  termini
fissati dal giudice nell'ordinanza medesima o, in mancanza, in quello
di tre  mesi  dalla  comunicazione,  davanti  al  giudice  dichiarato
competente, questi, se ritiene di essere a  sua  volta  incompetente,
richiede d'ufficio il regolamento di competenza dinanzi alla  sezioni
riunite.