Articolo 119 Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole 1. Il Ministero, il Ministero per l'istruzione, l'universita' e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti. 2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonche' per la formazione e 1' aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificita' della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.