Art. 119.
              Pubblicita' presso gli operatori sanitari

  1.   Gli  operatori  sanitari  ai  quali  puo'  essere  rivolta  la
pubblicita' di un medicinale sono esclusivamente quelli autorizzati a
prescriverlo o a dispensarlo.
  2.   Fermo   restando   quanto   previsto   dal   presente  titolo,
l'informazione  scientifica presso gli operatori sanitari deve essere
realizzata  nel  rispetto  dei  criteri  e delle linee guida adottate
dall'AIFA,  previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano sentite le associazioni dell'industria farmaceutica.
  3.  La  pubblicita'  di un medicinale presso gli operatori sanitari
deve sempre includere il riassunto delle caratteristiche del prodotto
che   risulta   autorizzato   al   momento   della  diffusione  della
pubblicita',  specificare  la  classificazione del medicinale ai fini
della  fornitura  e  indicare  il  prezzo  di vendita e le condizioni
dell'eventuale  dispensazione  del  medicinale con onere a carico del
Servizio sanitario nazionale.
  4.  In  deroga  al  disposto  del  comma  3,  la  pubblicita' di un
medicinale  presso  gli  operatori  sanitari puo' limitarsi alla sola
denominazione   del   medicinale,   con   la   specificazione   della
denominazione  comune  della  sostanza o delle sostanze attive che lo
compongono.  A tali indicazioni puo' aggiungersi il nome del titolare
dell'AIC  seguito, nell'ipotesi prevista dal comma 5, dal nome di chi
provvede all'effettiva commercializzazione del prodotto.
  5.  L'attuazione  della  pubblicita'  presso gli operatori sanitari
puo'  essere  realizzata,  anche  in  forma congiunta con il titolare
dell'AIC del medicinale, ma comunque in base ad uno specifico accordo
con  questo,  da altra impresa farmaceutica, che e' titolare di altre
AIC  o  di  un'autorizzazione  alla produzione di medicinali. In tali
ipotesi   restano   fermi,   peraltro,   sia   gli   obblighi   e  le
responsabilita'  dell'impresa  titolare AIC del medicinale, in ordine
all'attivita'   di   informazione   svolta  dall'altra  impresa,  sia
l'obbligo di cui all'articolo 122, comma 3.
  6.  Se l'informazione promozionale presso gli operatori sanitari e'
effettuata  in  violazione  delle  disposizioni e dei criteri e delle
direttive adottate dall'AIFA ai sensi del comma 2, l'Agenzia stessa:
    a)  ordina l'immediata cessazione o sospensione dell'informazione
promozionale;
    b)  ordina  la  diffusione,  a  spese  del  trasgressore,  di  un
comunicato  di  rettifica  e  di precisazione, la cui redazione sara'
curata  secondo  le  modalita'  stabilite  dall'AIFA. Tale comunicato
potra'   essere   inserito   a   cura  dell'AIFA  sul  Bollettino  di
informazione  sui  farmaci  e  sul  sito internet istituzionale della
medesima  e,  a  cura  e  a  spese dell'Azienda, sul sito internet di
quest'ultima o anche su quotidiani a tiratura nazionale.
  7.  Le  disposizioni  dei commi 1, 3, 4 e 5 e le disposizioni degli
articoli   121  e  125  si  applicano  senza  pregiudizio  di  quanto
disciplinato dalle regioni ai sensi del comma 21 dell'articolo 48 del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
 
          Nota all'art. 119:
              -L'art.  48,  comma 21,  del decreto-legge 30 settembre
          2003,  n.  269,  convertito  con modificazioni, dalla legge
          24 novembre  2003,  n.  326,  citato  nelle note all'art. 1
          cosi' recita:
              «21.  Fermo  restando quanto disposto dagli articoli 1,
          2,  3,  4,  5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  541,  le  Regioni  provvedono,  con
          provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:
                a) pubblicita'   presso   i   medici,  gli  operatori
          sanitari e i farmacisti;
                b) consegna di campioni gratuiti;
                c) concessione  di  prodotti  promozionali  di valore
          trascurabile;
                d) definizione  delle modalita' con cui gli operatori
          del Servizio sanitario nazionale comunicano alle regioni la
          partecipazione   a  iniziative  promosse  o  finanziate  da
          aziende   farmaceutiche   e   da   aziende   fornitrici  di
          dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale.».