Art. 119 
             Approvazione del piano di emergenza esterna 
  1. Il piano di emergenza esterna  di  cui  all'articolo  118  viene
trasmesso dal prefetto all'ANPA che, sentita la Commissione  tecnica,
lo restituisce al prefetto, munito di eventuali osservazioni, ai fini
dell'approvazione, nel rispetto delle procedure di cui alla legge  24
febbraio 1992, n. 225, e ai relativi regolamenti di attuazione. 
  2. Il piano approvato viene trasmesso dal prefetto alla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento  della
protezione civile e al Ministero  dell'interno,  nonche'  a  ciascuno
degli enti e delle amministrazioni di cui al  comma  2  dell'articolo
118 e al titolare dell'autorizzazione o del nulla osta. 
  3. Il prefetto, entro trenta giorni  dall'approvazione  del  piano,
compie tutti gli adempimenti necessari per  assicurarne  l'attuazione
in caso di emergenza.