(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 119)
 
                              Art. 119 
 
   (Regolamento di competenza in caso di sospensione del processo) 
 
 
  1. Il pubblico ministero e le parti  costituite  in  giudizio,  nel
quale sia stata disposta ordinanza di  sospensione  del  processo  ai
sensi  dell'articolo  106,  possono  proporre  alle  sezioni  riunite
istanza di regolamento di competenza. 
 
 
  2. L'istanza si  propone  con  ricorso  sottoscritto  dal  pubblico
ministero ovvero dal difensore che assiste la parte o dalla parte  se
questa e' costituita personalmente. 
 
 
  3. Il giudice del processo sospeso puo' autorizzare  il  compimento
di atti che ritiene urgenti ed adottare misure cautelari.