Art. 119 Modifiche all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. All'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: "l'elenco degli interventi" sono sostituite dalle seguenti: "l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi"; b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e le Commissioni parlamentari competenti"; c) al comma 5: 1) al primo periodo, le parole: "interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica" sono sostituite dalle seguenti: " infrastrutture e insediamenti"; 2) al secondo periodo, le parole: "e la sua funzionalita' rispetto" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' la sua funzionalita' anche rispetto"; d) al comma 7, le parole da: "anche le indicazioni" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 3 e viene elaborato in deroga alle modalita' di cui al comma 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 200, comma 3, nelle more dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il primo DPP contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonche' un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente."; e) il comma 8 e' abrogato; f) al comma 10: 1) al primo periodo, le parole: "di ogni nuovo DPP" sono sostituite dalle seguenti: "dei DPP successivi al primo"; 2) al secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti"; 3) al terzo periodo, la parola: "evidenziato" e' sostituita dalla seguente: "indicato"; 4) al quarto periodo, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011".
Note all'art. 119: - Si riporta l'art. 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decreto legislativo: "Art. 201 (Strumenti di pianificazione e programmazione). - 1. Al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione generale: a) piano generale dei trasporti e della logistica; b) documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228. 2. Il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilita' delle persone e delle merci nonche' dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano e' adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti. 3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, ivi compresi gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilita' e' valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP tiene conto dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale definiti dalla Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 4. Il DPP e' redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed e' approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le Commissioni parlamentari competenti. 5. Le Regioni, le Province autonome, le Citta' Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini dell'inserimento nel DPP, dando priorita' al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilita', redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 23, comma 3, e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011. Il Ministero, verifica la fondatezza della valutazione ex ante dell'intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell'intervento proposto nonche' la sua funzionalita' anche rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e, qualora lo ritenga prioritario, puo' procedere al suo inserimento nel DPP. 6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP; la relazione e' allegata al Documento di economia e finanza. A tal fine, l'ente aggiudicatore, nei trenta giorni successivi all'approvazione del progetto definitivo, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una scheda di sintesi conforme al modello approvato dallo stesso Ministero con apposito decreto contenente i dati salienti del progetto e, in particolare, costi, tempi, caratteristiche tecnico-prestazionali dell'opera, nonche' tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al progetto di fattibilita'. 7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, contiene l'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari di cui al comma 3 e viene elaborato in deroga alle modalita' di cui al comma 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 200, comma 3, nelle more dell'approvazione del PGTL ai sensi del comma 1, il primo DPP contiene le linee strategiche e gli indirizzi per il settore dei trasporti e delle infrastrutture nonche' un elenco degli interventi del primo DPP ad essi coerente. 8. (abrogato). 9. Fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli-strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto coni competenti organi dell'Unione europea. 10. In sede di redazione dei DPP successivi al primo, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell'interesse pubblico alla sua realizzazione, nonche' attraverso una valutazione di fattibilita' economico finanziaria e tenendo conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significativa, ovvero per le quali il costo dell'intervento indicato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso indicato in sede di progetto di fattibilita'. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.".