Art. 12
              Rendimento minimo di combustione in opera

  1.  Il  comma  14  dell'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' sostituito dal seguente:
    "14.  Il  rendimento  di  combustione,  rilevato  nel corso delle
verifiche  di  cui  ai  commi  12 e 13, misurato alla massima potenza
termica   effettiva   del   focolare   nelle  condizioni  di  normale
funzionamento,  in  conformita' alle vigenti norme tecniche UNI, deve
risultare:
    a)   per  i  generatori  di  calore  ad  acqua  calda  installati
antecedentemente  al  29  ottobre  1993,  non  inferiore di tre punti
percentuali  rispetto  al  valore minimo del rendimento termico utile
alla  potenza  nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 per caldaie
standard della medesima potenza;
    b) per i generatori di calore ad acqua calda installati a partire
dal  29  ottobre  1993, non inferiore al valore minimo del rendimento
termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6
del presente decreto per caldaie standard della medesima potenza;
    c)   per   generatori   di   calore   ad  aria  calda  installati
antecedentemente  al  29  ottobre  1993,  non  inferiore  a sei punti
percentuali  rispetto  al valore minimo del rendimento di combustione
alla potenza nominale indicato all'allegato E;
    d)  per  generatori  di calore ad aria calda installati a partire
dal  29  ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto
al  valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale
indicato all'allegato E".