Art. 12. 1. All'articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti"; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'allontanamento di materiali destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attivita' a cui non si applichino le norme del presente decreto, se non e' disciplinato dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, e' comunque soggetto ad autorizzazione quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di dimezzamento fisico maggiore o uguale a settantacinque giorni o in concentrazione superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo 1. I livelli di allontanamento stabiliti negli atti autorizzatori debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, che terra' conto anche degli orientamenti tecnici forniti in sede comunitaria."; c) al comma 2, dopo la parola "autonome" sono soppresse le seguenti: ", entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,".
Note all'art. 12: - Per il decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 vedi note alle premesse. - L'art. 30 come modificato dal presente decreto cosi' recita: "Art. 30 (Particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti). - 1. L'allontanamento di materiali destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attivita' a cui non si applichino le norme del presente decreto, se non e' disciplinato dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, e' comunque soggetto ad autorizzazione quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di dimezzamento fisico maggiore o uguale a settantacicque giorni o in concentrazione superiore ai valori determinati ai sensi dell'art. 1. I livelli di allontamento stabiliti negli atti uatorizzatori debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'art. 1, comma 2, che terra' conto anche degli orientamenti tecnici forniti in sede comunitaria. 2. Con leggi delle regioni e delle province autonome, sono stabilite le autorita' competenti per il rilascio dell'autorizzazione nonche' le modalita' per il rilascio medesimo, che dovranno prevedere la consultazione degli organismi tecnici territorialmente competenti. 3. Nell'autorizzazione possono essere stabilite particolari prescrizioni, anche in relazione ad altre caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, diverse da quelle di natura radiologica. Copia dell'autorizzazione e' inviata ai Ministeri di cui al comma 1 e all'ANPA.