Art. 12.
  1.  All'articolo  30 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
  "Particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti";
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  L'allontanamento  di  materiali  destinati ad essere smaltiti,
riciclati  o  riutilizzati  in  installazioni,  ambienti o, comunque,
nell'ambito  di  attivita'  a  cui  non  si  applichino  le norme del
presente decreto, se non e' disciplinato dai rispettivi provvedimenti
autorizzativi,  e'  comunque  soggetto ad autorizzazione quando detti
rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di dimezzamento
fisico  maggiore o uguale a settantacinque giorni o in concentrazione
superiore  ai  valori determinati ai sensi dell'articolo 1. I livelli
di   allontanamento   stabiliti   negli  atti  autorizzatori  debbono
soddisfare  ai  criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1,
comma 2, che terra' conto anche degli orientamenti tecnici forniti in
sede comunitaria.";
    c)  al  comma  2,  dopo  la  parola  "autonome" sono soppresse le
seguenti: ", entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 1,".
 
Note all'art. 12:
    - Per  il  decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 vedi note
alle premesse.
    - L'art. 30 come modificato dal presente decreto cosi' recita:
    "Art.  30  (Particolari  disposizioni  per  l'allontanamento  dei
rifiuti).  -  1.  L'allontanamento  di  materiali destinati ad essere
smaltiti,  riciclati  o  riutilizzati  in  installazioni, ambienti o,
comunque,  nell'ambito  di attivita' a cui non si applichino le norme
del   presente   decreto,  se  non  e'  disciplinato  dai  rispettivi
provvedimenti  autorizzativi,  e' comunque soggetto ad autorizzazione
quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di
dimezzamento  fisico maggiore  o  uguale a settantacicque giorni o in
concentrazione  superiore ai valori determinati ai sensi dell'art. 1.
I  livelli di allontamento stabiliti negli atti uatorizzatori debbono
soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'art. 1, comma
2,  che terra' conto anche degli orientamenti tecnici forniti in sede
comunitaria.
    2.  Con  leggi  delle  regioni  e  delle  province autonome, sono
stabilite le autorita' competenti per il rilascio dell'autorizzazione
nonche' le modalita' per il rilascio medesimo, che dovranno prevedere
la consultazione degli organismi tecnici territorialmente competenti.
    3.   Nell'autorizzazione  possono  essere  stabilite  particolari
prescrizioni,   anche   in  relazione  ad  altre  caratteristiche  di
pericolosita'  dei  rifiuti, diverse da quelle di natura radiologica.
Copia dell'autorizzazione e' inviata ai Ministeri di cui al comma 1 e
all'ANPA.