Art. 12. (Competenze delle regioni o province autonome) 1. Alle regioni e alle province autonome compete quanto segue: a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato 1, per la quantita' ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali; b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorita' locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore dell'approvvigionamento idrico-potabile; c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all'allegato I parte B o fissati ai sensi dell'articolo 11,comma 1,1ettera b),e gli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 13; d) adempimenti relativi all'inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nell'allegato 1, parte C, di cui all'articolo 14; e) adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali e' necessaria particolare richiesta di proroga di cui all'articolo 16; f) adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualita' delle acque destinate al consumo umano; g) definizione delle competenze delle aziende unita' sanitarie locali.