Art. 12 
  Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative 
 
  1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili,  nonche'  le  opere   connesse   e   le   infrastrutture
indispensabili  alla  costruzione  e   all'esercizio   degli   stessi
impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita'
ed indifferibili ed urgenti. 
  2.  Restano  ferme  le  procedure   di   competenza   del   Mistero
dell'interno vigenti  per  le  attivita'  soggette  ai  controlli  di
prevenzione incendi. 
  3. La costruzione e l'esercizio degli  impianti  di  produzione  di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi  di
modifica,   potenziamento,   rifacimento   totale   o   parziale    e
riattivazione, come definiti  dalla  normativa  vigente,  nonche'  le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e
all'esercizio  degli  impianti   stessi,   sono   soggetti   ad   una
autorizzazione unica,  rilasciata  dalla  regione  o  altro  soggetto
istituzionale delegato dalla regione, nel  rispetto  delle  normative
vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e
del patrimonio  storico-artistico.  A  tal  fine  la  Conferenza  dei
servizi  e'  convocata  dalla  regione  entro   trenta   giorni   dal
ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento
del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e  4,  del  testo
unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte  sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
modificazioni. 
  4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un
procedimento unico, al quale  partecipano  tutte  le  Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi  di  semplificazione  e
con le modalita' stabilite dalla legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive    modificazioni    e    integrazioni.     Il     rilascio
dell'autorizzazione  costituisce  titolo  a  costruire  ed   esercire
l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve contenere,  in
ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei  luoghi
a  carico  del  soggetto  esercente  a  seguito   della   dismissione
dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento
di cui al  presente  comma  non  puo'  comunque  essere  superiore  a
centottanta giorni. 
  5. All'installazione degli impianti di  fonte  rinnovabile  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non e'  previsto
il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano  le  procedure
di cui ai commi 3 e 4. 
  6. L'autorizzazione  non  puo'  essere  subordinata  ne'  prevedere
misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. 
  7.  Gli  impianti  di  produzione  di  energia  elettrica,  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b)  e  c),  possono  essere  ubicati
anche in zone classificate agricole dai  vigenti  piani  urbanistici.
Nell'ubicazione si dovra' tenere conto delle disposizioni in  materia
di sostegno nel settore agricolo, con  particolare  riferimento  alla
valorizzazione delle tradizioni agroalimentari  locali,  alla  tutela
della biodiversita',  cosi'  come  del  patrimonio  culturale  e  del
paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7  e
8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228,  articolo
14. 
  8. Gli impianti di  produzione  di  energia  elettrica  di  potenza
complessiva  non  superiore  a  3  MW  termici,  sempre  che  ubicati
all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas  di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione  e  biogas,  nel
rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche  adottate  ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
2, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  24  maggio
1988,  n.   203,   attivita'   ad   inquinamento   atmosferico   poco
significativo ed il loro esercizio non  richiede  autorizzazione.  E'
conseguentemente aggiornato l'elenco delle attivita' ad  inquinamento
atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al  decreto  del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991. 
  9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in
assenza della ripartizione di cui  all'articolo  10,  commi  1  e  2,
nonche' di quanto disposto al comma 10. 
  10.  In  Conferenza  unificata,  su  proposta  del  Ministro  delle
attivita' produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le  attivita'
culturali, si  approvano  le  linee  guida  per  lo  svolgimento  del
procedimento di cui al comma 3.  Tali  linee  guida  sono  volte,  in
particolare, ad assicurare un corretto  inserimento  degli  impianti,
con specifico  riguardo  agli  impianti  eolici,  nel  paesaggio.  In
attuazione di tali linee guida, le  regioni  possono  procedere  alla
indicazione  di  aree  e  siti  non  idonei  alla  installazione   di
specifiche tipologie di impianti. 
 
          Note all'art. 12:
              - Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca:
          "Testo  unico delle disposizioni legislative concernenti le
          imposte  sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
          penali e amministrative".
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi".
              - La  legge 5 marzo 2001, n. 57, reca: "Disposizioni in
          materia   di  apertura  e  regolazione  dei  mercati".  Gli
          articoli 7 e 8 cosi' recitano:
              "Art.  7  (Delega  per  la  modernizzazione nei settori
          dell'agricoltura,    delle    foreste,    della   pesca   e
          dell'acquacoltura).  - 1. Il Governo e' delegato a emanare,
          senza  che  cio'  comporti  oneri  aggiuntivi  a carico del
          bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, nel rispetto della
          legge  15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, su
          proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  uno  o  piu' decreti legislativi contenenti norme
          per   l'orientamento   e  la  modernizzazione  nei  settori
          dell'agricoltura,     delle     foreste,    della    pesca,
          dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in
          funzione della razionalizzazione degli interventi pubblici.
              2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
          a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri  e dopo avere acquisito il parere della Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, sono trasmessi
          alla  Camera  dei  deputati  ed  al Senato della Repubblica
          affinche'  sia  espresso,  entro quaranta giorni, il parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia;
          decorso  tale  termine,  i  decreti  sono  emanati anche in
          mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto per
          il  parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti
          la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente
          ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
              3.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1 sono
          diretti,  in  coerenza con la politica agricola dell'Unione
          europea, a creare le condizioni per:
                a) promuovere,   anche  attraverso  il  metodo  della
          concertazione,  il  sostegno  e  lo  sviluppo  economico  e
          sociale  dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e
          dei  sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive
          del    territorio,    individuando    i   presupposti   per
          l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici
          di   qualita'   ed  assicurando  la  tutela  delle  risorse
          naturali,  della  biodiversita', del patrimonio culturale e
          del paesaggio agrario e forestale;
                b) favorire  lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle
          risorse     marine,     privilegiando     le     iniziative
          dell'imprenditoria  locale,  anche  con  il  sostegno della
          multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e
          di  pesca,  comprese  quelle relative alla gestione ed alla
          tutela  ambientale  e  paesaggistica,  anche  allo scopo di
          creare fonti alternative di reddito;
                c) ammodernare   le  strutture  produttive  agricole,
          della  pesca  e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e
          di  fornitura  di mezzi tecnici a minor impatto ambientale,
          di   trasformazione   e  commercializzazione  dei  prodotti
          nonche'  le  infrastrutture  per  l'irrigazione  al fine di
          sviluppare  la  competitivita'  delle  imprese  agricole ed
          agroalimentari,  soddisfacendo  la  domanda  dei mercati ed
          assicurando   la  qualita'  dei  prodotti,  la  tutela  dei
          consumatori e dell'ambiente;
                d) garantire  la  tutela della salute dei consumatori
          nel  rispetto  del principio di precauzione, promuovendo la
          riconversione  della  produzione  intensiva  zootecnica  in
          produzione  estensiva  biologica e di qualita', favorire il
          miglioramento  e  la  tutela  dell'ambiente naturale, delle
          condizioni  di  igiene  e  di benessere degli animali negli
          allevamenti,  nonche'  della  qualita' dei prodotti per uso
          umano  e  dei  mangimi  per  gli  animali,  in  particolare
          sviluppando  e  regolamentando  sistemi  di  controllo e di
          tracciabilita' delle filiere agroalimentari;
                e) garantire    un   costante   miglioramento   della
          qualita',  valorizzare  le  peculiarita'  dei prodotti e il
          rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
          informazione   al  consumatore  e  tutelare  le  tradizioni
          alimentari  e  la  presenza nei mercati internazionali, con
          particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche
          e di qualita';
                f) favorire   l'insediamento   e  la  permanenza  dei
          giovani  e la concentrazione dell'offerta in armonia con le
          disposizioni comuni-tarie in materia di concorrenza;
                g) assicurare,  in coerenza con le politiche generali
          del  lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale
          nei  settori  agricolo,  della  pesca,  dell'acquacoltura e
          forestale,    per    favorire   l'emersione   dell'economia
          irregolare e sommersa;
                h) favorire  la  cura e la manutenzione dell'ambiente
          rurale,  anche  attraverso  la valorizzazione della piccola
          agricoltura  per autoconsumo o per attivita' di agriturismo
          e di turismo rurale;
                i) favorire   lo  sviluppo  sostenibile  del  sistema
          forestale,  in  aderenza  ai criteri e principi individuati
          dalle   Conferenze   ministeriali  sulla  protezione  delle
          foreste in Europa".
              "Art.   8   (Principi   e   criteri  direttivi).  -  1.
          Nell'attuazione  della delega di cui all'art. 7, il Governo
          si  atterra'  ai  principi e criteri contenuti nel capo I e
          nell'art.  20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
          successive  modificazioni,  nonche'  ai seguenti principi e
          criteri direttivi:
                a) definizione  dei  soggetti  imprenditori agricoli,
          della   pesca  e  forestali  e  riordino  delle  qualifiche
          soggettive;
                b) definizione  delle  attivita'  di coltivazione, di
          allevamento,  di  acquacoltura,  di silvicoltura e di pesca
          che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie,
          gli  ecosistemi  fluviali, lacustri, salmastri o marini con
          equiparazione   degli   imprenditori   della  silvicoltura,
          dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
                c) definizione  delle  attivita'  connesse, ancorche'
          non   svolte  nell'azienda,  anche  in  forma  associata  o
          cooperativa,  dirette  alla  manipolazione,  conservazione,
          trasformazione,  commercializzazione  e  valorizzazione  di
          prodotti   agricoli,   agroalimentari   ed  agroindustriali
          nonche' alla fornitura di beni e servizi;
                d) previsione  del registro delle imprese di cui agli
          articoli da  2188 a 2202 del codice civile, quale strumento
          di pubblicita' legale dei soggetti e delle attivita' di cui
          alle   lettere   a),  b),  c),  l),  e  u),  nonche'  degli
          imprenditori  agricoli,  dei  coltivatori  diretti  e delle
          societa'  semplici  esercenti  attivita'  agricola iscritti
          nelle sezioni speciali del registro medesimo;
                e) promozione  e mantenimento di strutture produttive
          efficienti,    favorendo   la   conservazione   dell'unita'
          aziendale  e  della  destinazione  agricola  dei  terreni e
          l'accorpamento  dei terreni agricoli, creando le condizioni
          per    l'ammodernamento    strutturale    dell'impresa    e
          l'ottimizzazione  del  suo  dimensionamento,  agevolando la
          ricomposizione   fondiaria,   attenuando  i  vincoli  della
          normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
                f) promozione    della   gestione   sostenibile   del
          patrimonio  forestale  per  favorire  lo  sviluppo di nuove
          opportunita'  imprenditoriali  e  occupazionali,  anche  in
          forma  associata  o  cooperativa,  la  certificazione delle
          attivita' e la difesa dagli incendi boschivi;
                g) promozione,   sviluppo   e   ammodernamento  delle
          filiere  agroalimentari gestite direttamente dai produttori
          agricoli   per  la  valorizzazione  sul  mercato  dei  loro
          prodotti;
                h) fissazione  dei criteri per il soddisfacimento del
          principio  comunitario  previsto  dal  regolamento  (CE) n.
          1257/1999  del  Consiglio,  del 17 maggio 1999, relativo al
          trasferimento   di   un  adeguato  vantaggio  economico  ai
          produttori  agricoli nella concessione degli aiuti da parte
          dell'Unione europea e dello Stato membro;
                i) riduzione  degli  obblighi  e  semplificazione dei
          procedimenti   amministrativi   relativi  ai  rapporti  tra
          aziende   agricole,   singole   o   associate,  e  pubblica
          amministrazione;
                l) previsione   dell'integrazione   delle   attivita'
          agricole  con altre extragricole svolte in seno all'azienda
          ovvero  in  luogo  diverso  dalla  stessa,  anche  in forma
          associata   o   cooperativa,   al   fine   di  favorire  la
          pluriattivita'  dell'impresa  agricola  anche attraverso la
          previsione   di   apposite   convenzioni  con  la  pubblica
          amministrazione;
                m) razionalizzazione  e  revisione della normativa in
          materia   di   ricerca,   formazione   e   divulgazione  in
          agricoltura,  acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
          sviluppo  sostenibile  e di tutela della biodiversita', per
          favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento
          dei risultati della ricerca alle imprese;
                n) garanzia  della tutela della salute, del benessere
          degli   animali,   del   processo  di  riconversione  delle
          produzioni     agroalimentari     verso    una    crescente
          ecocompatibilita', regolamentazione e promozione di sistemi
          produttivi  integrati  che  garantiscano  la tracciabilita'
          della  materia  prima agricola di base, razionalizzazione e
          rafforzamento   del   sistema  di  controllo  dei  prodotti
          agricoli,  della pesca e alimentari a tutela della qualita'
          dei  prodotti  con  particolare  riferimento agli organismi
          geneticamente modificati e loro derivati;
                o) sviluppo delle potenzialita' produttive attraverso
          la  valorizzazione  delle peculiarita' dei prodotti tipici,
          anche  con  il  sostegno  dei distretti agroalimentari, dei
          distretti rurali ed ittici;
                p) promozione    dell'etichettatura    dei   prodotti
          alimentari   destinati   come   tali  al  consumatore,  con
          particolare  riferimento  a  quelli  di origine animale, al
          fine   di  garantire  la  sicurezza  e  la  qualita'  e  di
          consentire  la  conoscenza  della provenienza della materia
          prima;
                q) revisione   della  legge  16 marzo  1988,  n.  88,
          relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
          decreto  legislativo  30 aprile 1998, n. 173, relativo agli
          organismi  interprofessionali,  per  assicurare il migliore
          funzionamento e la trasparenza del mercato;
                r) revisione  della  legge  20 marzo  1913, n. 272, e
          successive  modificazioni,  al  fine  di  adeguare le borse
          merci   alle  mutate  condizioni  di  mercato,  alle  nuove
          tecnologie   informatiche   e   telematiche,  a  tutti  gli
          interventi  finanziari  previsti  dal  decreto  legislativo
          30 aprile   1998,   n.   173,   nonche'  per  garantire  la
          trasparenza del mercato e la tutela dei consumatori;
                s) revisione  della  legge  9 febbraio 1963, n. 59, e
          successive  modificazioni,  sulla  vendita  al pubblico dei
          prodotti  agricoli,  al fine di semplificare le procedure e
          di  favorire  il rapporto con i consumatori, anche abolendo
          l'autorizzazione ivi prevista;
                t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di
          servizi  assicurativi  e  di garanzia al credito al fine di
          sostenere  la  competitivita'  e  favorire  la riduzione di
          rischi di mercato;
                u) attribuzione  di caratteri imprenditoriali a tutte
          le  forme  di  concentrazione dell'offerta nel rispetto del
          controllo  democratico  da  parte dei soci e nel divieto di
          abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
                v) favorire  l'internazionalizzazione  delle  imprese
          agricole   ed   agroalimentari   e   delle  loro  strategie
          commerciali  con  particolare  riferimento  alle produzioni
          tipiche e di qualita' e biologiche;
                z) assicurare, in coerenza con le politiche generali,
          un  idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori
          dell'agricoltura,    della   pesca,   dell'acquacoltura   e
          forestale,    per    favorire   l'emersione   dell'economia
          irregolare  e  sommersa  nonche'  la  valorizzazione  della
          qualita' dei prodotti alimentari;
                aa) introduzione  di regole per l'apprendistato ed il
          lavoro  atipico  e  per  quello  occasionale,  flessibile e
          stagionale   con  riferimento  ad  oggettive  e  specifiche
          esigenze nei settori oggetto della delega di cui all'art. 7
          ed emersione dell'economia irregolare e sommersa;
                bb) creare    le    condizioni    atte   a   favorire
          l'insediamento  e  la  permanenza  dei  giovani nei settori
          dell'agricoltura,    della   pesca,   dell'acquacoltura   e
          forestale;
                cc) coordinamento  dei  mezzi  finanziari disponibili
          per  la  promozione  di  agricoltura, acquacoltura, pesca e
          sviluppo  rurale,  nonche'  per  la promozione dei prodotti
          italiani di qualita' nel mercato internazionale;
                dd) semplificazione  delle  norme  e  delle procedure
          dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
                ee) previsione   di   apposite   convenzioni  con  la
          pubblica    amministrazione    quale   strumento   per   il
          perseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e
          all'art. 7;
                ff)   definizione  di un nuovo assetto normativo che,
          nel  rispetto  delle  regole comunitarie e dell'esigenza di
          rafforzare  la  politica  della concorrenza, consenta per i
          prodotti  a  denominazione  di  origine  protetta  (DOP)  e
          indicazione    geografica    protetta    (IGP)   forme   di
          programmazione   produttiva   in   grado   di  accompagnare
          l'evoluzione  della domanda ed accrescere la competitivita'
          di tali produzioni;
                gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna
          azione avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7
          ed  indicazione  della relativa copertura finanziaria sugli
          stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o
          maggiori  oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni
          e degli enti locali.
              2.  I  termini  per  l'emanazione  dei  testi  unici in
          materia  di  agricoltura  e  di pesca e acquacoltura di cui
          all'art.  7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati
          fino  a  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge.  I  testi  unici di cui al presente
          comma  entrano  in vigore il sessantesimo giorno successivo
          alla   data   della   loro   pubblicazione  nella  Gazzetta
          Ufficiale".
              - Il  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, reca:
          "Orientamento   e  modernizzazione  del  settore,  a  norma
          dell'art.  7  della  legge  5 marzo 2001, n. 57". L'art. 14
          cosi' recita:
              "Art.  14 (Contratti di collaborazione con le pubbliche
          amministrazioni). - 1. Le pubbliche amministrazioni possono
          concludere  contratti  di  collaborazione,  anche  ai sensi
          dell'art.  119  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267, con gli imprenditori agricoli anche su richiesta delle
          organizzazioni    professionali    agricole    maggiormente
          rappresentative  a  livello  nazionale,  per  la promozione
          delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle
          produzioni   di  qualita'  e  delle  tradizioni  alimentari
          locali.
              2.  I  contratti  di  collaborazione  sono destinati ad
          assicurare  il  sostegno  e  lo sviluppo dell'imprenditoria
          agricola  locale,  anche attraverso la valorizzazione delle
          peculiarita'  dei prodotti tipici, biologici e di qualita',
          anche  tenendo conto dei distretti agroalimentari, rurali e
          ittici.
              3.  Al  fine  di assicurare un'adeguata informazione ai
          consumatori e di consentire la conoscenza della provenienza
          della  materia  prima e della peculiarita' delle produzioni
          di  cui  ai  commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel
          rispetto  degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti
          di  Stato  all'agricoltura, possono concludere contratti di
          promozione  con  gli imprenditori agricoli che si impegnino
          nell'esercizio  dell'attivita'  di impresa ad assicurare la
          tutela  delle  risorse  naturali,  della biodiversita', del
          patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale".
              - Per  il  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
          vedi  note  alle premesse. L'art. 31, commi 1, 2 e 3, cosi'
          recitano:
              "Art.   31  (Determinazione  delle  attivita'  e  delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate).   -  1.  Le  procedure  semplificate  devono
          comunque   garantire   un  elevato  livello  di  protezione
          ambientale e controlli efficaci.
              2.  Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli
          e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto
          con  il  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
          forestali,  sono  adottate per ciascun tipo di attivita' le
          norme,  che  fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
          condizioni  in  base alle quali le attivita' di smaltimento
          di  rifiuti  non  pericolosi  effettuate dai produttori nei
          luoghi  di  produzione  degli  stessi  e  le  attivita'  di
          recupero   di  cui  all'allegato  C  sono  sottoposte  alle
          procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
          medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
          predette norme tecniche e condizioni.
              3.  Le  norme  e  le  condizioni di cui al comma 2 sono
          individuate  entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto e devono garantire che i
          tipi  o  le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi
          di  smaltimento  o di recupero siano tali da non costituire
          un  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  da  non recare
          pregiudizio  all'ambiente. In particolare per accedere alle
          procedure  semplificate le attivita' di trattamento termico
          e  di  recupero  energetico  devono, inoltre, rispettare le
          seguenti condizioni:
                a) siano  utilizzati  combustibili  da rifiuti urbani
          oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
                b) i  limiti  di emissione non siano meno restrittivi
          di  quelli  stabiliti per gli impianti di incenerimento dei
          rifiuti   dalle   direttive   comunitarie   89/369/CEE  del
          Consiglio  dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
          21 giugno  1989,  94/67/CE  del  Consiglio  del 16 dicembre
          1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
          del  Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
          1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6,
          comma   2,  della  direttiva  94/67/CE  del  Consiglio  del
          16 dicembre  1994  si applicano anche agli impianti termici
          produttivi  che  utilizzano  per  la  combustione  comunque
          rifiuti pericolosi;
                c) sia garantita la produzione di una quota minima di
          trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
          utile calcolata su base annuale.".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
          1988,  n. 203, reca: "Attuazione delle direttive CEE numeri
          80/779,  82/884,  84/360  e  85/203  concernenti  norme  in
          materia  di  qualita'  dell'aria, relativamente a specifici
          agenti   inquinanti,   e  di  inquinamento  prodotto  dagli
          impianti  industriali,  ai  sensi  dell'art. 15 della legge
          16 aprile   1987,   n.  183".  (Pubblicato  nella  Gazzetta
          Uffficiale  16 giugno 1988, n. 140, supplemento ordinario).
          L'art. 2, comma 1, cosi' recita:
              "1.  Inquinamento atmosferico: ogni modificazione della
          normale  composizione o stato fisico dell'aria atmosferica,
          dovuta alla presenza nella stessa di uno o piu' sostanze in
          quantita' e con caratteristiche tali da alterare le normali
          condizioni   ambientali   e  di  salubrita'  dell'aria;  da
          costituire  pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto
          per  la  salute  dell'uomo;  da  compromettere le attivita'
          ricreative   e   gli  altri  usi  legittimi  dell'ambiente;
          alterare  le  risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni
          materiali pubblici e privati".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
          1991,   reca:   "Modifiche   dell'atto   di   indirizzo   e
          coordinamento  in materia di emissioni poco significative e
          di  attivita'  a  ridotto inquinamento atmosferico, emanato
          con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in
          data 21 luglio 1989. L'allegato I cosi' recita:
                                                          "Allegato 1
                    ELENCO DELLE ATTIVITA' AD INQUINAMENTO
                        ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO
              1.  Pulizia  a  secco  di  tessuti  e  pellami, escluse
          pellicce,   pulitintolavanderie:   per   tali  impianti  la
          condizione  necessaria  per  essere  inclusi  nel  presente
          elenco e' il ciclo chiuso.
              2.  Lavorazioni  meccaniche in genere con esclusione di
          attivita'  di  verniciatura,  trattamento  superficiale dei
          metalli e smerigliature.
              3. Rosticceria e friggitoria.
              4.  Attivita'  estetica, sanitaria e di servizio e cura
          della persona.
              5. Laboratorio odontotecnici.
              6. Laboratorio orafi senza fusione di metalli.
              7.    Decorazione   di   piastrelle   ceramiche   senza
          procedimento di cottura.
              8.   Officine   meccaniche   di   riparazioni   veicoli
          (carburatoristi, elettrauto e simili).
              9. Le seguenti lavorazioni tessili:
                preparazione,  filatura,  tessitura  trama,  catena o
          maglia  di  fibre  naturali  artificiali  e  sintetiche con
          eccezione  dell'operazione  di  testurizzazione delle fibre
          sintetiche e del bruciapelo;
                nobilitazione  di fibre, filati, tessuti di ogni tipo
          e  natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio
          (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado
          di  liberare cloro e/o suoi composti), tintura, finissaggio
          a condizione che siano rispettate le seguenti condizioni:
                  a) le  operazioni in bagno acquoso vengano condotte
          a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del
          bagno medesimo;
                  b) le  operazioni di bagno acquoso vengano condotte
          alla  temperatura  di ebollizione ma senza utilizzazione di
          acidi,  alcali  o  altri  prodotti  organici  ed inorganici
          volatili;
                  c) le  operazioni in bagno acquoso vengano condotte
          alla temperatura di ebollizione in macchinari chiusi;
                  d) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i
          trattamenti  con vapore espanso o a bassa pressione vengano
          condotti  a  temperatura inferiore a 150° e che nell'ultimo
          bagno   acquoso   applicato  alla  merce  non  siano  stati
          utilizzati  acidi,  alcali  o  altri  prodotti  organici od
          inorganici volatili.
              10. Cucine, ristorazione collettiva e mense.
              11.  Panetteria,  pasticceria ed affini con non piu' di
          300 kg di farina al giorno.
              12.  Stabulari  acclusi  a  laboratori  di ricerca e di
          analisi.
              13. Serre.
              14. Stirerie.
              15. Laboratori fotografici.
              16. Autorimesse.
              17. Autolavaggi.
              18. Silos per materiali da costruzione ad esclusione di
          quelli asserviti agli impianti di produzione industriale.
              19. Officine ed altri laboratori annessi a scuole.
              20. Eliografia.
              21.  Impianti  termici  o  caldaie inseriti in un ciclo
          produttivo  o comunque con un consumo di combustibile annuo
          utilizzato  per  piu'  del  50%  in un ciclo produttivo. La
          potenza  termica di ciascuna unita' deve essere inferiore a
          3 Mw se funzionanti a metano o GPL, e 1 Mw per il gasolio e
          a 0,3 Mw se funzionanti ad olio combustibile, con contenuto
          di zolfo non superiore all'1% in peso.
              22.    Stoccaggio    e   movimentazione   di   prodotti
          petrolchimici   ed   idrocarburi   naturali   estratti   da
          giacimento,   stoccati  e  movimentati  a  ciclo  chiuso  o
          protetti da gas inerte.
              23. Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla
          protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro.
              24. Impianti trattamento acque.
              25.   Impianti   termici  connessi  alle  attivita'  di
          stoccaggio  dei  prodotti petroliferi con una potenzialita'
          termica  minore di 5 Mw se funzionanti a metano o GPL e 2,5
          Mw se funzionanti a gasolio, per meno di 2200 ore annue.
              26.  Gruppi  elettrogeni e di cogenerazione con potenza
          termica  inferiore  a  3  Mw se alimentati a metano o GPL e
          potenza  termica inferiore a 1 Mw se alimentati a benzina o
          gasolio.
              27.  Concerie  e  pelliccerie  con  impianti  dotati di
          macchinari a ciclo chiuso.
              28.  Seconde  lavorazioni  del  vetro  ad esclusione di
          quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
              29.  Produzione  di  vetro  con forni elettrici a volta
          fredda".