Art. 12.
Rinvii  normativi  per  gli  aspetti  concernenti  la  qualita'  e la
                           sicurezza d'uso
  1.  Per  quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si
applicano  agli  integratori  alimentari  le disposizioni della legge
30 aprile  1962,  n.  283,  e  successive  modificazioni,  nonche' le
disposizioni   normative   vigenti   applicabili  in  relazione  agli
specifici ingredienti utilizzati.
 
          Nota all'art. 12:
              - La  legge  30 aprile  1962,  n.  283, reca: «Modifica
          degli  articoli 242,  243,  247,  250 e 262 del testo unico
          delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
          1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della
          vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».