Art. 12. 
 
  1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice  di  procedura
penale, dopo le parole: "delitto  di  pornografia  minorile  previsto
dall'articolo 600-ter, commi  primo  e  secondo,"  sono  inserite  le
seguenti:  "anche  se  relativo  al  materiale  pornografico  di  cui
all'articolo 600-quater.1,". 
  2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale,  dopo
la lettera l) e' inserita la seguente: 
  "l-bis) offerta, cessione o detenzione  di  materiale  pornografico
previste dagli articoli  600-ter,  quarto  comma,  e  600-quater  del
codice penale, anche se relative al  materiale  pornografico  di  cui
all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;". 
 
          Nota all'art. 12: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  380  e  381  del
          codice di procedura penale come modificati dalla legge  qui
          pubblicata: 
              «Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non colposo, consumato o tentato, per  il  quale  la  legge
          stabilisce la pena dell'ergastolo o  della  reclusione  non
          inferiore nel minimo a cinque anni e nel  massimo  a  venti
          anni. 
              2. Anche fuori dei  casi  previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: 
                a)  delitti  contro  la  personalita'   dello   Stato
          previsti nel titolo I del libro II del codice penale per  i
          quali e' stabilita la pena della reclusione  non  inferiore
          nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; 
                b) delitto  di  devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'art. 419 del codice penale; 
                c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
          titolo VI del libro II del codice penale  per  i  quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni; 
                d)  delitto  di  riduzione  in  schiavitu'   previsto
          dall'art. 600, delitto di prostituzione  minorile  previsto
          dall'art. 600-bis,  primo  comma,  delitto  di  pornografia
          minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
          anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
          600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo
          sfruttamento   della   prostituzione   minorile    previsto
          dall'art. 600-quinquies del codice penale; 
                e) delitto di furto, quando  ricorre  la  circostanza
          aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto  1977,
          n. 533, quella prevista dall'art. 625, primo comma,  numero
          2),  prima  ipotesi,  del  codice  penale,  salvo  che,  in
          quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui
          all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale; 
                e-bis) delitti di furto  previsti  dall'art.  624-bis
          del  codice  penale,  salvo  che  ricorra  la   circostanza
          attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4),  del
          codice penale; 
                f) delitto  di  rapina  previsto  dall'art.  628  del
          codice penale e di estorsione previsto  dall'art.  629  del
          codice penale; 
                g) delitti di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'art. 2, comma terzo,  della  legge  18
          aprile 1975, n. 110; 
                h)  delitti  concernenti  sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope puniti a  norma  dell'art  73  del  testo  unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309,  salvo  che  ricorra  la  circostanza
          prevista dal comma 5 del medesimo articolo; 
                i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o  di
          eversione dell'ordine costituzionale per i quali  la  legge
          stabilisce la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; 
                l) delitti di promozione, costituzione,  direzione  e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'art. 1 della legge  25  gennaio  1982,  n.  17  (della
          associazione di tipo mafioso  prevista  dall'art.  416-bis,
          comma  2,  del  codice  penale),  delle   associazioni   di
          carattere militare previste  dall'art.  1  della  legge  17
          aprile 1956, n. 561, delle associazioni,  dei  movimenti  o
          dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2,  della  legge  20
          giugno 1952, n. 645,  delle  organizzazioni,  associazioni,
          movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della  legge
          13 ottobre 1975, n. 654; 
                l-bis)   delitti   di   partecipazione,   promozione,
          direzione  e  organizzazione  della  associazione  di  tipo
          mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale; 
                m) delitti di promozione, direzione,  costituzione  e
          organizzazione della associazione per  delinquere  prevista
          dall'art.  416,  commi  1  e  3  del  codice   penale,   se
          l'associazione e' diretta alla commissione di piu'  delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma. 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza e'  eseguito  se  la  querela  viene
          proposta,   anche   con   dichiarazione   resa    oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.». 
              «Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza). - 1.  Gli
          ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria   hanno
          facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di  un
          delitto non colposo, consumato o tentato, per il  quale  la
          legge stabilisce la pena  della  reclusione  superiore  nel
          massimo a tre anni ovvero di  un  delitto  colposo  per  il
          quale la legge stabilisce  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore nel massimo a cinque anni. 
              2. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria
          hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e'  colto  in
          flagranza di uno dei seguenti delitti: 
                a)  peculato  mediante  profitto  dell'errore  altrui
          previsto dall'art. 316 del codice penale; 
                b)  corruzione  per  un  atto  contrario  ai   doveri
          d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4, e  321  del
          codice penale; 
                c)  violenza  o  minaccia  a  un  pubblico  ufficiale
          prevista dall'art. 336, comma 2, del codice penale; 
                d) commercio e somministrazione di medicinali  guasti
          e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443
          e 444 del codice penale; 
                e) corruzione di minorenni prevista dall'art. 530 del
          codice penale; 
                f)  lesione  personale  prevista  dall'art.  582  del
          codice penale; 
                g) furto previsto dall'art. 624 del codice penale; 
                h) danneggiamento aggravato a  norma  dell'art.  635,
          comma 2, del codice penale; 
                i) truffa prevista dall'art. 640 del codice penale; 
                l) appropriazione indebita prevista dall'art. 646 del
          codice penale; 
                l-bis) offerta, cessione o  detenzione  di  materiale
          pornografico prevista dagli articoli 600-ter, quarto comma,
          e 600-quater  del  codice  penale,  anche  se  relative  al
          materiale pornografico di  cui  all'art.  600-quater.1  del
          medesimo codice; 
                m) alterazione di armi e fabbricazione  di  esplosivi
          non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24,  comma  1,
          della legge 18 aprile 1975, n. 110; 
                m-bis) fabbricazione, detenzione o uso  di  documento
          di identificazione falso  previsti  dall'art.  497-bis  del
          codice penale. 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se  la  querela
          viene proposta,  anche  con  dichiarazione  resa  oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'. 
              4. Nelle ipotesi  previste  dal  presente  articolo  si
          procede all'arresto in flagranza soltanto se la  misura  e'
          giustificata  dalla  gravita'  del   fatto   ovvero   dalla
          pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
          dalle circostanze del fatto. 
              4-bis.  Non  e'  consentito  l'arresto  della   persona
          richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
          o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
          delle informazioni o il rifiuto di fornirle.».