ART. 12
       (giudizio di compatibilita' ambientale ed approvazione
                   del piano o programma proposto)

   1.  Prima dell'approvazione del piano o del programma sottoposto a
valutazione  ambientale strategica devono essere esaminati e valutati
il  rapporto  ambientale  redatto  ai sensi dell'articolo 9, i pareri
espressi  ai  sensi dell'articolo 10, nonche' gli eventuali pareri di
altri Stati membri resi ai sensi dell'articolo 11.
   2.  In  base  agli  esiti dell'esame e delle valutazioni di cui al
comma  1,  l'autorita'  preposta  alla  valutazione ambientale, entro
sessanta  giorni  dalla  scadenza  dell'ultimo  termine  utile per la
presentazione  dei  pareri  di  cui agli articoli 10 ed 11, emette il
giudizio di compatibilita' ambientale contenente un parere ambientale
articolato e motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione
del  procedimento  di  approvazione  del  piano  o  del programma. Il
giudizio   di  compatibilita'  ambientale  puo'  essere  condizionato
all'adozione  di  specifiche modifiche ed integrazioni della proposta
del  piano  o  programma  valutato.  In  tali ipotesi, il giudizio e'
trasmesso  al  proponente  con  invito  a  provvedere alle necessarie
varianti   prima   di   ripresentare   il   piano   o  programma  per
l'approvazione.  L'inutile  decorso  del  termine  di cui al presente
comma   implica  l'esercizio  del  potere  sostituivo  da  parte  del
Consiglio  dei  Ministri,  che provvede entro sessanta giorni, previa
diffida  all'organo competente ad adempiere entro il termine di venti
giorni,  anche  su istanza delle parti interessate. In difetto, per i
piani  e  i  programmi  sottoposti  a  valutazione ambientale in sede
statale,  si  intende  emesso  giudizio negativo sulla compatibilita'
ambientale  del  piano  o  programma  presentato.  Per  i  piani  e i
programmi sottoposti a valutazione ambientale in sede non statale, si
applicano   le   disposizioni  di  cui  al  periodo  precedente  fino
all'entrata  in  vigore  di apposite norme regionali e delle province
autonome,  da  adottarsi  nel  rispetto  della disciplina comunitaria
vigente in materia.
   3. L'approvazione del piano o del programma tiene conto del parere
di  cui  al comma 2. A tal fine il provvedimento di approvazione deve
essere  accompagnato  da  una  dichiarazione  di  sintesi  in  cui si
illustra   in  che  modo  le  considerazioni  ambientali  sono  state
integrate  nel  piano  o  programma  e  come  si  e' tenuto conto del
rapporto  ambientale  redatto  ai  sensi  dell'articolo 9, dei pareri
espressi   ai   sensi   dell'articolo   10   e  dei  risultati  delle
consultazioni  avviate  ai sensi dell'articolo 11, nonche' le ragioni
per  le quali e' stato scelto il piano o il programma adottato, anche
rispetto  alle alternative possibili che erano state individuate, ed,
infine, le misure adottate in merito al monitoraggio.
   4.  Qualora  nel  corso  dell'istruttoria per l'approvazione di un
piano  o  programma da sottoporsi a valutazione ambientale strategica
ai sensi dell'articolo 7 venga rilevato che la relativa procedura non
e'  stata  attivata, l'autorita' competente all'approvazione di detto
piano  o  programma  invita formalmente il proponente a provvedere ad
attivare  detta  procedura e contestualmente sospende il procedimento
di approvazione.