ART. 12 (giudizio di compatibilita' ambientale ed approvazione del piano o programma proposto) 1. Prima dell'approvazione del piano o del programma sottoposto a valutazione ambientale strategica devono essere esaminati e valutati il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 9, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 10, nonche' gli eventuali pareri di altri Stati membri resi ai sensi dell'articolo 11. 2. In base agli esiti dell'esame e delle valutazioni di cui al comma 1, l'autorita' preposta alla valutazione ambientale, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultimo termine utile per la presentazione dei pareri di cui agli articoli 10 ed 11, emette il giudizio di compatibilita' ambientale contenente un parere ambientale articolato e motivato che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione del piano o del programma. Il giudizio di compatibilita' ambientale puo' essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta del piano o programma valutato. In tali ipotesi, il giudizio e' trasmesso al proponente con invito a provvedere alle necessarie varianti prima di ripresentare il piano o programma per l'approvazione. L'inutile decorso del termine di cui al presente comma implica l'esercizio del potere sostituivo da parte del Consiglio dei Ministri, che provvede entro sessanta giorni, previa diffida all'organo competente ad adempiere entro il termine di venti giorni, anche su istanza delle parti interessate. In difetto, per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale in sede statale, si intende emesso giudizio negativo sulla compatibilita' ambientale del piano o programma presentato. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale in sede non statale, si applicano le disposizioni di cui al periodo precedente fino all'entrata in vigore di apposite norme regionali e delle province autonome, da adottarsi nel rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia. 3. L'approvazione del piano o del programma tiene conto del parere di cui al comma 2. A tal fine il provvedimento di approvazione deve essere accompagnato da una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si e' tenuto conto del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 9, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 10 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 11, nonche' le ragioni per le quali e' stato scelto il piano o il programma adottato, anche rispetto alle alternative possibili che erano state individuate, ed, infine, le misure adottate in merito al monitoraggio. 4. Qualora nel corso dell'istruttoria per l'approvazione di un piano o programma da sottoporsi a valutazione ambientale strategica ai sensi dell'articolo 7 venga rilevato che la relativa procedura non e' stata attivata, l'autorita' competente all'approvazione di detto piano o programma invita formalmente il proponente a provvedere ad attivare detta procedura e contestualmente sospende il procedimento di approvazione.