Art. 12 
 
 
           Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia 
                      di registro dei protesti 
 
  1.  Le  controversie   aventi   ad   oggetto   l'impugnazione   dei
provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall'articolo 4 della
legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata  decisione
sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro. 
  2. E' competente il giudice di pace del luogo  in  cui  risiede  il
debitore protestato. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  12
          febbraio 1955,  n.  77  (Pubblicazione  degli  elenchi  dei
          protesti cambiari), come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art. 4. - 1. Il debitore  che,  entro  il  termine  di
          dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il  pagamento
          della  cambiale  o   del   vaglia   cambiario   protestati,
          unitamente agli interessi  maturati  come  dovuti  ed  alle
          spese per il protesto, per il precetto e  per  il  processo
          esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la
          cancellazione del proprio nome dal registro informatico  di
          cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995,
          n. 381,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          novembre  1995,  n.  480.  Il  debitore  che  provveda   al
          pagamento  oltre  il  predetto  termine,   puo'   chiederne
          l'annotazione sul citato registro informatico. A tale  fine
          l'interessato  presenta  al  presidente  della  camera   di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura  competente
          per  territorio  la  relativa  formale  istanza,  compilata
          secondo il modello allegato alla presente legge,  corredata
          del titolo quietanzato e  dell'atto  di  protesto  o  della
          dichiarazione  di  rifiuto  del  pagamento,  nonche'  della
          quietanza relativa al versamento  del  diritto  di  cui  al
          comma 5. 
              2. Istanza analoga a quella di  cui  al  comma  1  puo'
          essere presentata  da  chiunque  dimostri  di  aver  subito
          levata di protesto, al proprio  nome,  illegittimamente  od
          erroneamente, nonche'  dai  pubblici  ufficiali  incaricati
          della levata del  protesto  o  dalle  aziende  di  credito,
          quando si e'  proceduto  illegittimamente  od  erroneamente
          alla levata del protesto. 
              3.  Il  responsabile  dirigente  dell'ufficio  protesti
          provvede sull'istanza non oltre il termine di venti  giorni
          dalla  data  di  presentazione  della  stessa.  Sulla  base
          dell'accertamento  della  regolarita'  dell'adempimento   o
          della sussistenza della illegittimita'  o  dell'errore  del
          protesto, il responsabile dirigente  dell'ufficio  protesti
          accoglie  l'istanza   e,   conseguentemente,   dispone   la
          cancellazione richiesta, curando  sotto  la  sua  personale
          responsabilita'   l'esecuzione   del   provvedimento,    da
          effettuare non oltre cinque giorni  dalla  pronuncia  dello
          stesso, mediante la cancellazione definitiva  dal  registro
          dei dati relativi al protesto, che si  considera,  a  tutti
          gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario,  decreta
          la reiezione dell'istanza. 
              4. In caso  di  reiezione  dell'istanza  o  di  mancata
          decisione sulla stessa, da parte del responsabile dirigente
          dell'ufficio protesti, entro il termine di cui al comma  3,
          l'interessato  puo'  ricorrere  all'autorita'   giudiziaria
          ordinaria. Le controversie di cui al  presente  comma  sono
          disciplinate dall'articolo 12 del  decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150. 
              5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma  1
          e' dovuto alla camera di commercio, industria,  artigianato
          e agricoltura un diritto pari,  per  ogni  protesto,  a  L.
          15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in
          vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente,
          con decreto del Ministro dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati.».