Art. 12 
 
 
                      Omologazione dell'accordo 
 
  1. Se l'accordo e' raggiunto,  l'organismo  di  composizione  della
crisi trasmette a  tutti  i  creditori  una  relazione  sui  consensi
espressi e sul raggiungimento della percentuale di  cui  all'articolo
11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni
successivi  al  ricevimento  della  relazione,  i  creditori  possono
sollevare le eventuali contestazioni. Decorso  tale  ultimo  termine,
l'organismo di composizione  della  crisi  trasmette  al  giudice  la
relazione,   allegando    le    contestazioni    ricevute,    nonche'
un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano. 
  2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale  di
cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare il
pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra  contestazione,
il giudice omologa l'accordo e ne dispone  l'immediata  pubblicazione
utilizzando tutte le forme  di  cui  all'articolo  10,  comma  2.  Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli  737  e  seguenti  del
codice  di  procedura  civile.   Il   reclamo,   anche   avverso   il
provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio  non
puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 
  3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo
non superiore ad un  anno,  l'accordo  produce  gli  effetti  di  cui
all'articolo 10, comma 3. 
  4. Gli  effetti  di  cui  al  comma  3  vengono  meno  in  caso  di
risoluzione  dell'accordo  o  di  mancato  pagamento  dei   creditori
estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei
e' chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio,
ai sensi degli articoli  737  e  seguenti  del  codice  di  procedura
civile. 
  5. La sentenza di fallimento  pronunciata  a  carico  del  debitore
risolve l'accordo.