Art. 12 
 
                 Sanzioni amministrative accessorie 
 
  1. Alle violazioni di cui all'articolo 11,  commi  1,  2,  3  e  4,
lettera  a),  sono  applicate  le  seguenti  sanzioni  amministrative
accessorie: 
    a) la confisca del pescato; 
    b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi
usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative  nazionali
e comunitarie. E' sempre disposta la confisca degli  attrezzi,  degli
strumenti e degli apparecchi usati o detenuti che non siano  conformi
alle pertinenti  normative  nazionali  e  comunitarie.  Gli  attrezzi
confiscati non  consentiti,  non  autorizzati  o  non  conformi  alla
normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia  e
demolizione sono poste a carico del contravventore; 
    c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui  sono  stati
collocati  apparecchi  fissi  o  mobili  di  cui  alla   lettera   h)
dell'articolo 10, comma 1. 
  2. Qualora le violazioni di cui alle lettere h) ed i) del  comma  1
dell'articolo 10 siano commesse  con  reti  da  posta  derivante,  e'
sempre disposta nei confronti  del  titolare  dell'impresa  di  pesca
quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca  per
un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva,  la  revoca
della medesima licenza, anche ove non  venga  emessa  l'ordinanza  di
ingiunzione.