Art. 12 
 
                    Piano nazionale per le citta' 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone  un
piano nazionale per le citta', dedicato alla riqualificazione di aree
urbane con particolare riferimento a quelle degradate.  A  tal  fine,
con decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  e'
istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  la
Cabina di  regia  del  piano,  composta  da  due  rappresentanti  del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  cui  uno  con
funzioni di presidente, da due rappresentanti della Conferenza  delle
Regioni e delle province autonome, da un rappresentante del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  del   Ministero   dello   sviluppo
economico, del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  del
Ministero  dell'interno,  dei  Dipartimenti  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la coesione  economica,  per
la cooperazione internazionale e l'integrazione  e  per  la  coesione
territoriale,  dell'Agenzia  del  demanio,  della  Cassa  depositi  e
prestiti, dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste  di
osservatori,  da  un  rappresentante  del  Fondo   Investimenti   per
l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da  un  rappresentante  dei
Fondi di  investimento  istituiti  dalla  societa'  di  gestione  del
risparmio del Ministero dell'economia e delle finanze  costituita  ai
sensi dell'articolo 33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111;
con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di  funzionamento
della Cabina di regia. 
  2. Ai fini della predisposizione del piano di cui  al  comma  1,  i
comuni  inviano  alla  Cabina  di  regia  proposte  di  Contratti  di
valorizzazione  urbana  costituite  da  un  insieme   coordinato   di
interventi con riferimento ad aree urbane degradate, indicando: 
  a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano oggetto  di
trasformazione e valorizzazione; 
  b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia pubblici  che
privati,  comprensivi  dell'eventuale  cofinanziamento   del   comune
proponente; 
  c) i soggetti interessati; 
  d) le eventuali premialita'; 
  e) il programma temporale degli interventi da attivare; 
  f) la fattibilita' tecnico-amministrativa. 
  3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base dei seguenti
criteri: 
  a) immediata cantierabilita' degli interventi; 
  b)  capacita'  e  modalita'  di  coinvolgimento   di   soggetti   e
finanziamenti pubblici e privati  e  di  attivazione  di  un  effetto
moltiplicatore  del  finanziamento  pubblico  nei   confronti   degli
investimenti privati; 
  c)   riduzione   di   fenomeni   di    tensione    abitativa,    di
marginalizzazione e degrado sociale; 
  d)  miglioramento  della  dotazione  infrastrutturale   anche   con
riferimento all'efficientamento dei sistemi del trasporto urbano; 
  e) miglioramento della qualita'  urbana,  del  tessuto  sociale  ed
ambientale. 
  4. La Cabina di regia, sulla base degli  apporti  e  delle  risorse
messe a disposizione dai vari organismi che la compongono,  definisce
gli investimenti attivabili nell'ambito urbano selezionato; la stessa
propone  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   la
destinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle finalita'
del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina di regia  promuove,
di intesa con il comune interessato, la sottoscrizione del  Contratto
di  valorizzazione  urbana  che  regolamenta  gli  impegni  dei  vari
soggetti  pubblici  e  privati,  prevedendo  anche  la   revoca   dei
finanziamenti  in  caso  di  inerzia  realizzativa.   L'insieme   dei
Contratti di valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per
le citta'. 
  5.  Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti   dal   presente
articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 e  fino  al  31
dicembre 2017, e' istituito, nello stato di previsione del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per
l'attuazione  del  piano  nazionale  per  le   citta'»,   nel   quale
confluiscono le risorse, non utilizzate  o  provenienti  da  revoche,
relativamente ai seguenti programmi: 
  a) interventi costruttivi finanziati ai sensi dell'articolo 18  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,  per  i  quali  non  siano  stati
ratificati, entro il termine del 31 dicembre  2007,  gli  accordi  di
programma previsti dall'articolo 13, comma 2,  del  decreto-legge  30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
febbraio 2006, n. 51,  e  gia'  destinate  all'attuazione  del  piano
nazionale di edilizia abitativa ai sensi dell'articolo 11, comma  12,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, nella  legge  6  agosto  2008,  n.  133  e  successive
modificazioni; 
  b) programmi di recupero urbano finanziati ai  sensi  dell'articolo
2, comma 63, lettera b),  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
dell'articolo 1, comma 8 della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  e
dell'articolo 61, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
  c) programmi innovativi  in  ambito  urbano,  finanziati  ai  sensi
dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e
dell'articolo 4, comma 3. della legge 8 febbraio 2001, n. 21. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente  articolo,  nel
limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di  euro  24  milioni  per
l'anno 2013, di euro 40 milioni per l'anno 2014 e di euro 50  milioni
per ciascuno degli anni 2015,  2016  e  2017,  si  provvede  mediante
utilizzo delle risorse previste alle lettere a) e b) del comma 5  che
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5. 
  7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge  13  maggio
1991, n. 152, convertito con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
1991, n. 203, per i quali sia stato ratificato l'Accordo di programma
entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'articolo 13, comma  2,  della
legge  28  febbraio  2006,  n.  51,  possono   essere   rilocalizzati
nell'ambito della medesima regione ovvero in  regioni  confinanti  ed
esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E' esclusa, in ogni
caso, la possibilita' di frazionare uno stesso programma  costruttivo
in piu' comuni. A tal fine il termine per la ratifica  degli  Accordi
di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' fissato al 31 dicembre 2013. 
  8. All'articolo 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il comma 5 e'
sostituito dal seguente: 
  «5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di  cui  all'articolo
18  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito   con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.  203,  si  applicano  i
limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici  5
agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto
1994, vigenti in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'articolo
9  del  medesimo  decreto,  fermo  restando,   in   ogni   caso,   il
finanziamento statale ed  il  numero  complessivo  degli  alloggi  da
realizzare.». 
  9. Per gli interventi di edilizia  sovvenzionata  rilocalizzati  ai
sensi del comma 7 il soggetto attuatore contribuisce con fondi propri
all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai
fini della completa  realizzazione  dell'intervento  costruttivo.  Le
disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano  anche  ai  programmi
gia' finanziati ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto-legge n.
152 del 1991 per i quali risulti  gia'  sottoscritta  la  convenzione
attuativa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per
i quali si renda necessario  procedere  ad  aggiornarne  i  costi  di
realizzazione.