(Convenzione-art. 12)
  Articolo 12 - Segnalazione di sospetti di sfruttamento o  di  abusi
sessuali 
 
  1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro
genere per assicurare che le norme sulla riservatezza  imposte  dalla
legislazione interna a determinati professionisti chiamati a lavorare
a  contatto  con  dei  bambini  non  costituisca  un  ostacolo   alla
possibilita', per questi  professionisti,  di  segnalare  ai  servizi
incaricati della  protezione  dell'infanzia  ogni  situazione  di  un
bambino nei confronti del quale essi abbiano motivi  ragionevoli  per
ritenere che egli sia vittima di sfruttamento o di abusi sessuali. 
  2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro
genere per incoraggiare ogni persona  che  sia  a  conoscenza  o  che
sospetti, in buona fede, fatti di sfruttamento o di abusi sessuali  a
danno di bambini, a segnalarli ai servizi competenti.