Art. 12. Il Commissariato per il turismo e' autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, nei limiti della spesa annua di lire 100 milioni, contributi una tantum a favore di enti che, senza scopo di lucro, svolgano attivita' dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile.