Art. 12.

  Per gli impianti nucleari destinati ad essere installati sulle navi
i  provvedimenti del Ministro per l'industria e per il commercio sono
adottati  di  concerto  con  il  Ministro  per  la marina mercantile,
sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.
  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da  emanarsi  su
proposta  del  Ministro  per la marina mercantili, di concerto, con i
Ministri  per la difesa e per l'industria e per il commercio, sentito
il  Comitato  nazionale per l'energia nucleare, sono emanate le norme
tecniche  ed  amministrative,  relative  alla  navigazione  con mezzi
nucleari.