(Patto internazionale-art. 12)
                             Articolo 12 
 
  1. Gli Stati parti del presente Patto  riconoscono  il  diritto  di
ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica  e
mentale che sia in grado di conseguire. 
  2. Le misure che  gli  Stati  parti  del  presente  Patto  dovranno
prendere  per  assicurare  la  piena  attuazione  di   tale   diritto
comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini: 
    a) la diminuzione del numero dei nati morti  e  della  mortalita'
infantile, nonche' il sano sviluppo dei fanciulli; 
    b) il miglioramento di tutti gli aspetti dell'igiene ambientale e
industriale; 
    c)  la  profilassi,  la  cura  e  il  controllo  delle   malattie
epidemiche, endemiche, professionali e d'altro genere; 
    d) la creazione di condizioni  che  assicurino  a  tutti  servizi
medici e assistenza medica in caso di malattia.