(Patto internazionale-art. 12)
                             Articolo 12 
 
  1. Ogni individuo che si trovi legalmente  nel  territorio  di  uno
Stato ha diritto alla liberta' di movimento e alla liberta' di scelta
della residenza in quel territorio. 
  2. Ogni individuo e' libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il
proprio. 
  3. I suddetti diritti  non  possono  essere  sottoposti  ad  alcuna
restrizione, tranne quelle che  siano  previste  dalla  legge,  siano
necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine  pubblico,
la sanita' o la moralita' pubbliche,  ovvero  gli  altrui  diritti  e
liberta', e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti  dal
presente Patto. 
  4. Nessuno puo'  essere  arbitrariamente  privato  del  diritto  di
entrare nel proprio Paese.