Art. 12.

  Chiunque  aliena,  cede  in  locazione  o  a qualunque altro titolo
consente   l'uso   di   fabbricati,   ha   l'obbligo   di  comunicare
all'autorita'  locale  di  pubblica  sicurezza, entro quarantotto ore
dalla  consegna  dei  fabbricati stessi, l'esatta ubicazione di essi,
nonche'  le  generalita'  dell'acquirente,  del  conduttore  o  della
persona  che  assume  la  disponibilita'  del  bene e gli estremi del
documento di identita' o di riconoscimento, che deve essere richiesto
all'interessato.
  Il  contravventore e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e
con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
  Entro  trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i
soggetti  di  cui  al  primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla
comunicazione  all'autorita' locale di pubblica sicurezza, di tutti i
contratti,  anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30
giugno  1977.  Il  contravventore  e'  punito  con  l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.
  La  comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere effettuata
anche  a  mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai
fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.