(Convenzione-art. 12)
                            ARTICOLO 12. 
 
  Nella misura in cui le Convenzioni  di  Ginevra  del  1949  per  la
protezione delle vittime della  guerra  o  i  Protocolli  addizionali
possono applicarsi a un atto di cattura di ostaggi e nella misura  in
cui gli Stati parti alla presente Convenzione sono tenuti, in  virtu'
di dette Convenzioni, a perseguire  o  a  consegnare  l'autore  della
cattura di ostaggi, la presente Convenzione non verra'  applicata  ad
un atto di cattura di ostaggi commesso durante conflitti armati, come
definiti nelle  Convenzioni  di  Ginevra  del  1949  e  nei  relativi
Protocolli, ivi compresi i conflitti armati, di cui  al  paragrafo  4
dell'articolo 1 del Protocollo addizionale I del 1977,  nei  quali  i
popoli lottano contro il dominio coloniale l'occupazione straniera  e
i  regimi   razzisti,   nell'esercizio   del   diritto   dei   popoli
all'autodeterminazione, affermato dalla Carta delle Nazioni  Unite  e
dalla Dichiarazione relativa ai principi del  diritto  internazionale
concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra  gli  Stati
conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.