Art. 12. 
 
  1. La concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  sono   subordinate   alla
predeterminazione   ed   alla   pubblicazione    da    parte    delle
amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle  modalita'  cui  le  amministrazioni
stesse devono attenersi. 
  2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di  cui  al
comma 1  deve  risultare  dai  singoli  provvedimenti  relativi  agli
interventi di cui al medesimo comma 1.