Art. 12. 
               Diritto all'educazione e all'istruzione 
  1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito l'inserimento
negli asili nido. 
  2. E' garantito il diritto all'educazione  e  all'istruzione  della
persona handicappata nelle sezioni di scuola  materna,  nelle  classi
comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  e  nelle
istituzioni universitarie. 
  3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo  lo  sviluppo  delle
potenzialita' della persona  handicappata  nell'apprendimento,  nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 
  4. L'esercizio del diritto all'educazione non puo' essere  impedito
da difficolta' di apprendimento ne' di  altre  difficolta'  derivanti
dalle disabilita' connesse all'handicap. 
  5. All'individuazione  dell'alunno  come  persona  handicappata  ed
all'acquisizione  della  documentazione  risultante  dalla   diagnosi
funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai  fini  della
formulazione  di  un  piano  educativo  individualizzato,  alla   cui
definizione provvedono  congiuntamente,  con  la  collaborazione  dei
genitori della  persona  handicappata,  gli  operatori  delle  unita'
sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola,  con  la  partecipazione  dell'insegnante
operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti  dal
Ministro  della   pubblica   istruzione.   Il   profilo   indica   le
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno
e pone in rilievo sia le  difficolta'  di  apprendimento  conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilita'  di  recupero,  sia  le
capacita'  possedute  che  devono  essere  sostenute,  sollecitate  e
progressivamente rafforzate e sviluppate nel  rispetto  delle  scelte
culturali della persona handicappata. 
  6.  Alla  elaborazione  del  profilo  dinamico-funzionale  iniziale
seguono, con il  concorso  degli  operatori  delle  unita'  sanitarie
locali, della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare  gli
effetti dei diversi interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico. 
  7. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali dai commi 5  e
6 sono svolti secondo le modalita'  indicate  con  apposito  atto  di
indirizzo e coordinamento emanato ai  sensi  dell'articolo  5,  primo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
  8. Il profilo dinamico-funzionale e' aggiornato a conclusione della
scuola materna, della  scuola  elementare  e  della  scuola  media  e
durante il corso di istruzione secondaria superiore. 
  9.  Ai  minori  handicappati   soggetti   all'obbligo   scolastico,
temporaneamente impediti  per  motivi  di  salute  a  frequentare  la
scuola,  sono  comunque   garantire   l'educazione   e   l'istruzione
scolastica. A tal fine il provveditore agli studi,  d'intesa  con  le
unita' sanitarie locali e i centri di recupero e  di  riabilitazione,
pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanita' e del
lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione,  per  i
minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni  staccate  della
scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche  i  minori
ricoverati nei centri di degenza, che non versino  in  situazioni  di
handicap e per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza
della scuola dell'obbligo per  un  periodo  non  inferiore  a  trenta
giorni  di  lezione.  La  frequenza   di   tali   classi,   attestata
dall'autorita' scolastica  mediante  una  relazione  sulle  attivita'
svolte dai docenti in  servizio  presso  il  centro  di  degenza,  e'
equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle  quali  i
minori sono iscritti. 
  10. Negli ospedali, nelle cliniche e  nelle  divisioni  pediatriche
gli obiettivi di cui al presente articolo possono  essere  perseguiti
anche mediante l'ultilizzazione di personale in possesso di specifica
formazione psicopedagogica che abbia una esperienza acquisita  presso
i nasocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno sotto la  guida
di personale esperto.