Art. 12. 
  1. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato
un impiego pubblico od una  carica  pubblica  da  uno  Stato  o  ente
pubblico estero  o  da  un  ente  internazionale  cui  non  partecipi
l'Italia, ovvero prestando servizio militare per  uno  Stato  estero,
non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione  che  il  Governo
italiano puo' rivolgergli di abbandonare l'impiego, la  carica  o  il
servizio militare. 
  2. Il cittadino italiano che, durante lo stato di  guerra  con  uno
Stato estero, abbia accettato o  non  abbia  abbandonato  un  impiego
pubblico od una carica pubblica, od abbia prestato servizio  militare
per tale Stato senza esservi obbligato, ovvero  ne  abbia  acquistato
volontariamente la cittadinanza, perde la  cittadinanza  italiana  al
momento della cessazione dello stato di guerra.