Art. 12 Competenze e mezzi - Ricorso avverso il giudizio di idoneita' medica 1. Il datore di lavoro deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti qualificati a norma dell'articolo 77. 2. Il datore di lavoro tenuto a fornire i mezzi ed assicurare le condizioni necessarie all'esperto qualificato per lo svolgimento dei propri compiti. 3. L'entita' dei mezzi impiegati deve essere adeguata all'importanza degli impianti e la loro scelta di tipo e qualita' effettuata in funzione dell'entita' dei rischi connessi alle lavorazioni che espongono alle radiazioni ionizzanti. 4. Avverso il giudizio di cui agli articoli 84 e 85 in materia di idoneita' medica all'esposizione alle radiazioni ionizzanti ammesso ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, all'ingegnere capo dell'ufficio periferico competente per territorio, che provvede su parere conforme dei sanitari di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, cosi' come modificato dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221. 5. Decorsi i trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso senza che l'ingegnere capo abbia provveduto, il ricorso si intende respinto.
Nota all'art. 12: - Il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, reca "Norme di polizia delle miniere e delle cave". L'art. 4, come modificato per quanto attiene al 2 comma dall'art. 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221, cosi' recita: " Art. 4.- La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto spetta al Ministero dell'industria e del commercio che la esercita a mezzo dei prefetti e del Corpo delle miniere. L'ingegnere capo del distretto minerario e l'ingegnere capo della sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di "ingegnere capo) provvedono alle attivita' di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene del lavoro negli impianti e nelle lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unita' sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n 833 e successive modificazioni ed integrazioni. I sanitari suddetti non possono rifiutare la loro opera e gli Enti, da cui i sanitari stessi dipendono, sono tenuti ad agevolare all'ingegnere capo la esecuzione dei compiti predetti".