Art. 12.
                     Norme transitorie e finali
  1.  Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro
dell'interno,  sentite  l'ANCI,  l'UPI  e  l'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti montani (UNCEM), definisce, con proprio decreto, lo
schema  di  convenzione  per l'utilizzazione integrata degli impianti
sportivi  polivalenti  e  di  base,  da  stipulare  fra  le autorita'
scolastiche  competenti e gli enti locali interessati. La convenzione
prevede  l'utilizzazione  dei  suddetti  impianti  anche  da parte di
associazioni, enti e privati.
  2.  Alle  province  compete  la fornitura delle sedi per gli uffici
scolastici  provinciali e regionali. Gli oneri di funzionamento delle
medesime  sedi  sono  a  carico  dello Stato, che vi provvede con gli
ordinari stanziamenti di bilancio.
  3.  Fino all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma
2, le richieste di finanziamento delle istituzioni scolastiche dotate
di  personalita'  giuridica  proprietarie degli immobili in cui hanno
sede  sono  comunque  presentate  all'amministrazione  provinciale di
competenza.
  4.  Gli  articoli 90, 91, 92, 93 e 94, commi 1, 2, 3 e 4, del testo
unico  approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
abrogati.
  5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
non  si applica, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5, il
decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato
nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del 2
febbraio 1976.
  6.   Le   disposizioni  della  presente  legge  si  applicano  alle
istituzioni  scolastiche  statali  nonche'  a  quelle  provinciali  e
comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 11 gennaio 1996
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
 Visto, il Guardasigilli: DINI
 
          Note all'art. 12:
             -  Il  D.Lgs.  16  aprile 1994, n. 297, approva il testo
          unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di
          istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
             -  Il  decreto  del  Ministro  dei  lavori  pubblici  18
          dicembre 1975, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976, reca: "Norme
          tecniche aggiornate relative all'edilizia  scolastica,  ivi
          compresi  gli  indici  minimi  di  funzionalita' didattica,
          edilizia ed urbanistica da osservarsi nella  esecuzione  di
          opere di edilizia scolastica".