ART. 12.

1.  Al  decreto-legge  31  dicembre  1991,  n.  419,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio 1992, n. 172, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  nell'articolo  1,  comma  4,  le parole: "alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alla
data del 1 gennaio 1990":
b)  nell'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "dalla data dell'evento
lesivo"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "ovvero  dalla  data  in  cui
l'interessato  ha  conoscenza  che  dalle  indagini  preliminari sono
emersi  elementi  dai  quali appare che l'evento lesivo consegue a un
fatto   delittuoso  commesso  per  taluna  delle  finalita'  indicate
nell'articolo 1;
c) nell'articolo 4:
1)  al  comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "dell'ammontare del
danno  patrimoniale,  dettagliatamente  documentato" sono aggiunte le
seguenti: ", salvo quanto previsto dal comma 2-bis";
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis.   L'ammontare   del   danno   patrimoniale   e'   determinato
comprendendo la perdita subita e il mancato guadagno. Se quest'ultimo
non  puo'  essere  provato nel suo preciso ammontare, e' valutato con
equo  apprezzamento  delle  circostanze  del caso tenendo conto anche
della riduzione di valore dell'avviamento commerciale";
3)  al  comma  4,  secondo periodo, le parole: "comprovante l'impiego
delle  somme  gia' corrisposte per il ripristino dei beni distrutti o
danneggiati"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "comprovante che le
somme  gia'  corrisposte  non  sono  state  impiegate  per  finalita'
estranee  all'esercizio  dell'attivita' in relazione alla quale si e'
verificato l'evento lesivo ".
2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo si
provvede   nei  limiti  della  dotazione  finanziaria  del  Fondo  di
solidarieta' per le vittime dell'estorsione di cui all'articolo 5 del
citato decreto-legge n. 419 del 1991, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 12:
             -  Il  testo vigente degli articoli 1, 3 e 4 del D.L. n.
          419/1991 (Istituzione del Fondo di sostegno per le  vittime
          di  richieste  estorsive),  come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
             "Art. 1  (Elargizioni  pecuniarie  a  ristoro  di  danni
          conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive). - 1.
          A titolo di  contributo  per  il  ristoro  del  pregiudizio
          subito  e'  corrisposta  una  elargizione  di  una somma di
          danaro  in  favore   di   chi,   esercitando   un'attivita'
          imprenditoriale,   commerciale,   artigianale   o  comunque
          economica, ovvero una libera arte o professione, ed  avendo
          opposto  un  rifiuto  a  richieste  di  natura estorsiva o,
          comunque, non  avendovi  aderito,  subisce  nel  territorio
          dello   Stato   un  danno  a  beni  mobili  o  immobili  in
          conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori
          dell'esistenza  di   un   vincolo   associativo,   per   il
          perseguimento  delle  finalita' di cui all'art. 416-bis del
          codice penale. L'elargizione  e'  corrisposta  altresi'  in
          favore di coloro che, pur in assenza delle richieste di cui
          al  comma  2, lettera a), subiscono il danno in conseguenza
          dell'attivita' svolta nell'ambito di  una  associazione  od
          organizzazione  avente per proprio scopo quello di prestare
          assistenza  e  solidarieta'  a  soggetti   danneggiati   da
          attivita' estorsive.
             2.   L'elargizione  e'  corrisposta,  nei  limiti  della
          dotazione del Fondo di cui all'art. 5, a condizione che:
               a)  si  tratti  di  danno  provocato  allo  scopo   di
          costringere la vittima a non opporre un rifiuto a richieste
          di natura estorsiva avanzate anche successivamente ai fatti
          delittuosi   o  a  recedere  dal  rifiuto  opposto  a  tali
          richieste, ovvero si tratti di danno comunque  causato  per
          finalita' di ritorsione conseguente al rifiuto medesimo;
               b)  il  rifiuto di cui alla lettera a) o, comunque, la
          mancata adesione alle richieste estorsive, permangano anche
          in epoca successiva alla presentazione della domanda di cui
          all'art. 3;
               c) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso,
          ovvero in reati con questo connessi ai sensi  dell'art.  12
          del codice di procedura penale;
               d) la vittima, al tempo dell'evento e successivamente,
          non  risulti  sottoposta  a  misura  di  prevenzione,  o al
          relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle leggi
          27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, e suc-
          cessive modifiche ed integrazioni, ne' risulti destinataria
          di provvedimenti  che  dispongono  divieti,  sospensioni  o
          decadenze  a  norma  degli  articoli  10 e 10-quater, comma
          secondo, della medesima legge 31  maggio  1965,  n.    575,
          salvi gli effetti della riabilitazione;
               e) il danno patrimoniale superi, per ammontare, quello
          eventualmente  coperto,  anche  indirettamente,  da polizza
          assicurativa;
               f)  il   fatto   delittuoso   sia   stato   denunziato
          all'autorita' giudiziaria senza ritardo e con l'esposizione
          di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza.
             3.  Non  si  tiene  conto  della  condizione di cui alla
          lettera d) del  comma  2  quando  la  vittima  fornisce  un
          rilevante    contributo    all'autorita'   di   polizia   o
          all'autorita'  giudiziaria  nella  raccolta   di   elementi
          decisivi   per   la   ricostruzione   dei   fatti   e   per
          l'individuazione o la cattura degli autori  del  reato  dal
          quale  e' derivato il danno, o di reati con questo connessi
          ai sensi dell'art.  12 del codice di procedura penale.
             4. L'elargizione e' corrisposta in relazione  ad  eventi
          verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1990".
             "Art.  3  (Modalita'  e  termini  per  la domanda). - 1.
          L'elargizione e' concessa a domanda.
             2. La domanda puo'  essere  presentata  dall'interessato
          ovvero,  con il consenso di questi, dal consiglio nazionale
          del  relativo  ordine  professionale   o   da   una   delle
          associazioni   nazionali  di  categoria  rappresentate  nel
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. La  domanda
          puo'  essere altresi' presentata, per il tramite del legale
          rappresentante  e  con  il  consenso  dell'interessato,  da
          associazioni  od organizzazioni iscritte in apposito elenco
          tenuto a cura del prefetto ed aventi  tra  i  propri  scopi
          quello  di  prestare  assistenza  e solidarieta' a soggetti
          danneggiati da attivita' estorsive.
             3. La domanda  di  cui  ai  commi  1  e  2  deve  essere
          presentata,  a  pena  di  decadenza,  entro  il  termine di
          centoventi giorni  dalla  data  dell'evento  lesivo  ovvero
          dalla  data  in  cui  l'interessato ha conoscenza che dalle
          indagini preliminari sono emersi elementi dai quali  appare
          che l'evento lesivo consegue a un fatto delittuoso commesso
          per taluna delle finalita' indicate nell'art. 1".
            "Art.  4 (Criteri di concessione e di liquidazione). - 1.
          La concessione dell'elargizione e' disposta con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          comitato  di cui all'art.  5, commi 2 e 3. La proposta deve
          dare conto della natura del fatto che ha cagionato il danno
          patrimoniale,  del  rapporto  di  causalita',  dei  singoli
          presupposti  positivi  e  negativi  stabiliti  dal presente
          decreto   e   dell'ammontare   del   danno    patrimoniale,
          dettagliatamente  documentato,  salvo  quanto  previsto dal
          comma  2-bis.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni  degli  articoli  7,  10  e  13 della legge 20
          ottobre 1990, n. 302. Si applica altresi' l'art.  10-sexies
          della legge 31 maggio 1965, n. 575.
             2.   L'elargizione   di   cui  al  presente  decreto  e'
          corrisposta indipendentemente dagli emolumenti ricevuti  in
          applicazione della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
            2-bis.  L'ammontare del danno patrimoniale e' determinato
          comprendendo la perdita subita e il  mancato  guadagno.  Se
          quest'ultimo  non  puo'  essere  provato  nel  suo  preciso
          ammontare,  e'  valutato  con  equo   apprezzamento   delle
          circostanze del caso tenendo conto anche della riduzione di
          valore dell'avviamento commerciale.
             3.  In  caso di copertura assicurativa, se l'importo del
          danno  supera  la  somma  liquidata  o,  che  puo'   essere
          liquidata  dalla  societa'  assicuratrice, l'elargizione e'
          concessa per la sola quota eccedente.
             4.  L'elargizione,  una  volta   determinata   nel   suo
          ammontare,  puo'  essere liquidata in una o piu' soluzioni.
          Il pagamento del contributo e di ogni  singolo  rateo  deve
          essere preceduto dalla produzione da parte dell'interessato
          di  idonea  documentazione  comprovante  che  le somme gia'
          corrisposte non sono state impiegate per finalita' estranee
          all'esercizio dell'attivita' in relazione alla quale si  e'
          verificato  l'evento  lesivo.  In  deroga a quanto previsto
          dall'art. 7,  comma  4,  ultimo  periodo,  della  legge  20
          ottobre  1990, n. 302, qualora l'interessato non provi, con
          idonea documentazione, l'avvenuto impiego del contributo  o
          dei ratei gia' riscossi nel ripristino dei beni distrutti o
          danneggiati,  la concessione dell'elargizione e' revocata e
          l'amministrazione ha diritto all'immediata  ripetizione  di
          quanto erogato.
             4-bis.  Prima  della  definizione  del  procedimento  di
          elargizione puo' essere disposta, in una o piu'  soluzioni,
          la  corresponsione  di  una provvisionale pari al cinquanta
          per  cento  dell'ammontare  complessivo   dell'elargizione,
          secondo  le  modalita' indicate nel decreto di cui all'art.
          5, comma 4. Per il pagamento dei ratei  e  per  l'eventuale
          ripetizione  di quanto erogato si applicano le disposizioni
          di cui al comma 4.
             5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4 e  salvo  quanto
          previsto  dall'articolo  7  della legge 20 ottobre 1990, n.
          302, la concessione dell'elargizione e' altresi' revocata e
          l'amministrazione ha diritto  alla  ripetizione  di  quanto
          erogato   se   si   accerta  l'insussistenza  dei  relativi
          presupposti, ivi compresa  la  permanenza,  nel  corso  del
          triennio  successivo  al  provvedimento di concessione, del
          rifiuto o della mancata adesione alla  richiesta  estorsiva
          di cui al comma 1 dell'art. 1".
             -  Per  il testo dell'art. 5 del citato D.L. n. 419/1991
          si rinvia alle note all'art. 13.