Art. 12
               (Mezzi di evacuazione e di salvataggio)
1.  Il  datore di lavoro fornisce e mantiene in efficienza i mezzi di
   evacuazione e di salvataggio  appropriati  affinche'  in  caso  di
   pericolo  i  lavoratori  possano abbandonare il luogo di lavoro in
   modo rapido e sicuro.