Art. 12.
                        (Cooperative sociali)
1.  Ferme  restando  le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11, gli
uffici  competenti  possono  stipulare con i datori di lavoro privati
soggetti  agli  obblighi  di  cui  all'articolo 3, con le cooperative
sociali  di  cui  all'articolo  1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre  1991,  n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili
liberi  professionisti,  anche  se  operanti  con  ditta individuale,
apposite   convenzioni  finalizzate  all'inserimento  temporaneo  dei
disabili  appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso le
cooperative   sociali   stesse,   ovvero   presso   i  citati  liberi
professionisti,  ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare
commesse  di  lavoro.  Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso
soggetto,  salvo  diversa  valutazione del comitato tecnico di cui al
comma  2, lettera b), dell'articolo 6, non possono riguardare piu' di
un  lavoratore  disabile,  se  il  datore di lavoro occupa meno di 50
dipendenti,  ovvero  piu' del 30 per cento dei lavoratori disabili da
assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa piu'
di 50 dipendenti.
2.  La  convenzione  e'  subordinata  alla  sussistenza  dei seguenti
requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte
del datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso
l'assunzione di cui alla lettera a);
c)  impiego  del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso
il  libero  professionista  di cui al comma 1, con oneri retributivi,
previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la
durata  della  convenzione,  che  non  puo'  eccedere  i dodici mesi,
prorogabili   di   ulteriori   dodici  mesi  da  parte  degli  uffici
competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1)  l'ammontare  delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad
affidare  alla  cooperativa ovvero al libero professionista di cui al
comma  1;  tale  ammontare  non  deve  essere  inferiore a quello che
consente  alla  cooperativa stessa ovvero al libero professionista di
cui  al  comma  1  di  applicare la parte normativa e retributiva dei
contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  ivi compresi gli oneri
previdenziali  e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate
all'inserimento lavorativo dei disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3.  Alle  convenzioni  di  cui  al presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.
4.  Gli  uffici  competenti  possono stipulare con i datori di lavoro
privati  soggetti  agli  obblighi  di  cui  all'articolo  3  e con le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
legge  8  novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite
convenzioni  finalizzate  all'inserimento  lavorativo  temporaneo dei
detenuti disabili.
 
           Nota all'art. 12:
            -  Per  il testo dell'art. 1  della legge n. 381/1991  si
          veda nelle note all'art. 11.