Art. 12 (Sperimentazione dell'autonomia) 1. Fino alla data di cui all'articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano l'autonomia ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere progressivamente modificati ed ampliati dal Ministro della pubblica istruzione con successivi decreti. 2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazioni fra le discipline e le attivita' previste dagli attuali programmi. Il decremento orario di ciascuna disciplina e attivita' e' possibile entro il quindici per cento del relativo monte orario annuale. 3. Nella scuola materna ed elementare l'orario settimanale, fatta salva la flessibilita' su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e 8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 104 e, per la scuola elementare, le disposizioni di cui all'articolo 129, commi 1, 3, 4, 5 e 7, e all'articolo 130 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297. 4. Le istruzioni generali di cui all'articolo 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono applicate in via sperimentale e progressivamente estese a tutte le istituzioni scolastiche dall'anno finanziario immediatamente successivo alla loro emanazione.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo del decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 251: "Il Ministro della pubblica istruzione, visti gli artt. 276, 277 e 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; Ritenuto di dover approvare in via transitoria un programma nazionale di sperimentazione che consenta alle istituzioni scolastiche di sviluppare gradualmente capacita' di autorganizzazione tali da consentire loro di prepararsi al passaggio dal vigente ordinamento a quello configurato dall'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la cui attuazione avverra' con l'emanazione dei regolamenti ivi previsti; Ritenuto che nell'ordinamento vigente esistono numerose disposizioni, che hanno gia' trovato parziale attuazione nei vari ordini e gradi di scuola e in precedenti sperimentazioni, dalle quali e' possibile trarre principi che supportino scientificamente una sperimentazione nazionale avente ad oggetto l'organizzazione della didattica; Ritenuto che il programma nazionale di sperimentazione deve essere prospettato alle istituzioni scolastiche in modo non vincolante e che ciascuna puo' aderirvi totalmente o solo parzialmente nel rispetto delle decisioni assunte dai competenti organi collegiali; Considerato che la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. del Lazio, 24 settembre 1991, n. 1169) ha ritenuto che anche in assenza di una specifica disposizione legislativa e' legittima l'introduzione con decreto ministeriale di norme transitorie dirette a disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, contenuta in regolamento ministeriale emanato su espressa previsione legislativa; Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1. 1. Per le finalita' di cui in premessa e' autorizzato in via transitoria un programma nazionale di sperimentazione volto a consentire alle istituzioni scolastiche, nell'anno 1998, l'attivazione di iniziative sui seguenti aspetti dell'organizzazione scolastica: a) adattamento del calendario scolastico (normativa di riferimento: artt. 7, 10 e 74 del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; art. 1 legge 8 agosto 1995, n. 352 e 0. M. n. 262 del 19 aprile 1997), b) flessibilita' dell'orario e diversa articolazione della durata della lezione, nel rispetto del monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curricolo e per ciascuna delle discipline ed attivita' comprese nei piani di studio, fermi restando la distribuzione dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi (normativa di riferimento: artt. 7, 10, 129 167 D. Lgs. n. 297/94; legge 8 agosto 1995, n. 352; CCNL del 1995 e O.M. n. 266 del 2 aprile 1997); c) articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni. anche nel rispetto del principio dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap (normativa di riferimento: L.517/1977, L.148/1990, art. 14 legge 104/1992; artt. 5, 7, 10, 126, 128, 167, 491 del D.Lgs. 297/1994; art. 2, L.352/1995); d) organizzazione di iniziative di recupero e sostegno (normativa di riferimento: L. 8 agosto 1995, n. 352; art. 43 del CCNL del 1995; C.M. 492 del 7 agosto 1996; O.M. 21 aprile 1997 n. 266; O.M. n. 330 del 27 maggio 1997 e Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997); e) attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi (normativa di riferimento: artt. 126,130,167,192, 278 del D.Lgs. 297/94; artt.41, 43, 71, 72 del CCNL del 1995; Direttive n. 133 del 3 aprile 1996 e n. 600 del 23 settembre 1996, D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996); f) realizzazione di attivita' organizzative in collaborazione con altre scuole e con soggetti esterni per l'integrazione della scuola con il territorio (normativa di riferimento: L. n.104/92; artt. 126, 130, 167, 192, 278 del D.Lgs. 297/1994, artt. 41, 43, 71, 72 del CCNL del 1995; Direttive n.133 del 3 aprile 1996, n.600 del 23 settembre 1996 e n. 487 del 6 agosto 1997; DPR n. 567 del 10 novembre 1996; Intesa con il CONI del 12 marzo 1997); g) iniziative di orientamento scolastico e professionale (L. 352 dell'8 agosto 1995; art. 14 L.104/1999; art.4 D.I. n.178 del 13 marzo 1997; Direttiva n.487 del 6 agosto 1997); h) iniziative di continuita' (normativa di riferimento: art.119 D.Lgs. 297/94; D.M. 16 novembre 1992, CM. n.339 del 16 novembre 1992; Direttiva n. 487 del 6 agosto 1997). 2. Le delibere di adesione alla sperimentazione sono predisposte in modo da consentire l'individuazione del problema da affrontare, degli obiettivi da perseguire, degli strumenti, delle condizioni organizzative e delle responsabilita' di attuazione, nonche' delle metodologie prescelte, che possono essere differenziate in relazione alle proposte di singoli o di gruppi di insegnanti, anche in coerenza con il principio della liberta' d'insegnamento. Esse prevedono le modalita' di verifica, anche mediante autovalutazione, dei processi attivati e dei risultati ed indicano l'eventuale preventivo di spesa, ove necessario. In aggiunta alla normale pubblicazione, stante la necessita' di coinvolgere direttamente nella presente sperimentazione le famiglie degli alunni, sara' opportuno che le delibere siano comunicate alle famiglie stesse. Art. 2. 1. Su proposta dei consigli di classe a di interclasse o di intersezione ovvero dei collegi dei docenti o dei consigli di circolo o d'istituto e su delibera dei collegi dei docenti, per gli aspetti didattici, e dei consigli di circolo o di istituto, per gli aspetti organizzativi e finanziari, le istituzioni scolastiche possono attivare iniziative concernenti gli aspetti dell'organizzazione scolastica di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto degli obiettivi fondamentali propri del tipo e ordine di scuola. 2. La sperimentazione di cui all'articolo 1 si realizza adattando la programmazione educativa, attraverso l'inserimento, in un disegno complessivo, degli elementi innovativi che consentano di meglio rispondere alle esigenze formative degli alunni. Le ipotesi di lavoro saranno formulate ispirandosi ai principi desumibili dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 1, anche con l'ausilio dei nuclei di supporto di cui all'art. 3. 3. La sperimentazione e' promossa dagli organi menzionati nel precedente comma 1, anche su richiesta dei comitati dei genitori e degli studenti, ed e' attuata ricercando l'adesione e la collaborazione di tutte le componenti della scuola, nonche' degli enti locali territoriali. Gli organi responsabili ai diversi livelli si adopereranno affinche' venga, altresi', perseguito l'obiettivo della semplificazione, snellezza e rapidita' delle procedure. 4. Le istituzioni scolastiche collocano le loro iniziative in una prospettiva di cooperazione con le altre unita' scolastiche operanti sul territorio favorendo l'organizzazione di reti di scuole in senso orizzontale e verticale anche sulla base di accordi, per la realizzazione di progetti comuni, di iniziative di formazione e di progetti per l'uso integrato delle risorse e dei servizi. E' comunque importante che sia assicurata la pubblicita' e la circolarita', delle esperienze. 5. Utilizzazione dei docenti e del personale A.T.A., avviene nel rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio previsti dai contratti collettivi, che possono essere assolti, anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale. 6. Le sperimentazioni sono attuate nei limiti delle disponibilita' di bilancio delle singole istituzioni scolastiche. 7. Le sperimentazioni di cui al presente decreto adottate dalle istituzioni scolastiche non sono soggette ad autorizzazione e sono inviate per conoscenza al Provveditore agli studi, al Consiglio scolastico provinciale e, all'I.R.R.S.A.E., competente. Art. 3. 1. Presso ciascun Provveditorato agli studi sono costituiti uno o piu' "Nuclei di supporto tecnico-amministrativo", con il compito di sostenere ove richiesto, le sperimentazioni deliberate dalle istituzioni scolastiche, di monitorare le iniziative realizzate di favorire la loro diffusione e fruibilita' e di promuovere la messa in rete delle esperienze. 2. Ciascun nucleo e' composto in modo da garantire la presenza di tutte le competenze amministrative e tecniche - ivi compresi gli I.R.R.S.A.E. - anche non appartenenti all'amministrazione scolastica, necessarie per sostenere adeguatamente le iniziative. Esso deve prioritariamente comprendere al suo interno docenti, dirigenti scolastici e ispettori tecnici che abbiano gia' effettuato esperienze in merito. 3. Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto di persone per operare con la massima rapidita' e per prestare, ove richiesto, la propria consulenza direttamente nelle sedi scolastiche. 4. Nelle province in cui sono costituiti piu' nuclei di supporto tecnico-amministrativo, il Provveditore agli studi assicura le condizioni per realizzare una pianificazione coordinata e coerente degli interventi". - Si riporta il testo dell'art.130 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: "Art. 130 (Progetti formativi di tempo lungo). - 1. Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attivita' di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni: a) che l'orario complessivo settimanale di attivita' non superi le trentasette ore, ivi compreso il "tempo mensa"; b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti; c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti; d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalita' stabilite in sede di contrattazione collettiva o, nel caso di mancata disponibilita' degli stessi, con l'utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento: ovvero, qualora non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale. 2. Le attivita' di tempo pieno, di cui all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989, alle seguenti condizioni: a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti; b) che l'orario settimanale, ivi compreso il "tempo mensa", sia stabilito in quaranta ore; c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica prevedi la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'art. 128. 3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attivita' di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'art. 121". - Si riporta il testo dell'art. 21, commi 1 e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente: "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa": "1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita' ordinamentali. 14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.